28 dicembre 2017 07:49
Mancano pochi giorni all’arrivo dell’anno nuovo, che porterà con sé alcune novità per quanto concerne la disciplina sull’utilizzo dei sacchetti in plastica, in particolare quelli ultraleggeri per il confezionamento di alimenti sfusi, e le modalità di applicazione del Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in plastica, che non sarà più uguale per tutti.
ULTRALEGGERI COMPOSTABILI E BIOBASED. Come previsto dalla legge 123/2017 del 13 agosto scorso, il 1° gennaio 2018 entra in vigore la nuova normativa sulle borse di plastica, che estende anche ai sacchetti ultraleggeri per il confezionamento di alimenti sfusi le limitazioni sull’utilizzo di plastiche non biodegradabili e compostabili già in vigore per gli shopper.
La legge impone che dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 i sacchetti ultraleggeri – con spessore inferiore a 15 micron - utilizzati per il confezionamento di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria. Oltre ad essere idonei per l’uso alimentare, con l’anno nuovo i sacchetti dovranno avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (secondo EN 16640:2017) pari ad almeno il 40%, che salirà al 50% a partire da gennaio 2020 e al 60% l’anno successivo.
La nuova norma impone anche che i sacchetti per ortofrutta, così come gli shopper, non possano essere ceduti a titolo gratuito e che il prezzo di vendita risulti dallo scontrino o dalla fattura di acquisto. Non essendo una tassa, il prezzo del sacchetto potrà essere stabilito a discrezione da ogni esercente e ciò ha fatto sorgere il timore su possibili speculazioni (leggi articolo). Infine, sui sacchetti dovranno essere apposti elementi identificativi del produttore e diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge.
La sanzione per chi contravviene alla norma, violando anche solo uno dei dei requisiti cumulativi, parte da 2.500 e può arrivare fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il loro valore è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
ARRIVA IL CAC DIFFERENZIATO. Un’altra novità che riguarda gli imballaggi in plastica è il nuovo Contributo Ambientale Conai (CAC), che per la plastica dal 1° gennaio passa da 188 a 208 euro a tonnellata, ma sarà differenziato in base alla facilità di raccolta e riciclo, secondo tre livelli. Il primo (Fascia A) riguarda gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito ‘commercio e industria’, gli unici che pagheranno meno rispetto al contributo attuale (179 euro/ton). I packaging della seconda fascia (B), quelli selezionabili e riciclabili da circuito domestico, dovranno versare invece un CAC di 208 euro, mentre la categoria residuale (Fascia C) pagherà un contributo di 228 euro, con un aggravio di venti euro rispetto al valore base e di 40 euro rispetto al CAC attuale. Di recente, Corepla ha introdotto alcune modifiche alle liste di imballaggi nelle tre fasce contributive (leggi articolo).
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Alcune riflessioni del Consorzio C.A.R.P.I. sull'entrata in vigore del nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio e su alcuni punti controversi.