16 giugno 2023 11:30
La Commissione europea ha ampliato i criteri di tassonomia per gli investimenti pubblici e privati volti alla transizione verso un'economia circolare, che ora comprendono anche specifici requisiti per gli imballaggi in plastica. Se non verranno posti veti da parte del Consiglio o del Parlamento, i criteri entreranno in vigore a gennaio 2024 e saranno adottati da grandi imprese e investitori nella loro rendicontazione finanziaria.
La tassonomia serve a identificare quali investimenti possono essere definiti sostenibili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici, ma anche alla rendicontazione non finanziaria di grandi imprese banche e assicurazioni soggette alla specifica direttiva.
Per quanto concerne gli imballaggi in plastica, i criteri fissati dalla Commissione europea differeiscono da quelli previsti dalla dalla proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio, rendendo così ancora più incerto uno scenario normativo già complesso e non sempre armonizzato.
Per essere ricompresa nella tassonomia UE, l'attività deve soddisfare uno dei tre seguenti criteri.
Il primo concerne il contenuto di riciclato post-consumo, fino al 2028 è fissato ad almeno il 35% in peso per gli imballaggi non sensibili al contatto con alimenti e almeno il 10% per quelli sensibili al contatto. Dal 2028 in avanti questa percentuale sale, rispettivamente, al 65% e al 50%.
La proposta di Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio prevede, invece, dal 1° gennaio 2030, un contenuto minimo di riciclato post-consumo del 30% per gli imballaggi sensibili al contatto a base di PET (10% se in altri materiali, ad eccezione delle bottiglie per bevande), e del 35% per imballaggi non sensibili al contatto. A partire dal 2040, le percentuali aumentano: 50% per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande (65%) e 65% per gli imballaggi di plastica non sensibili al contatto.
Il secondo criterio riguarda la progettazione per il riuso dell'imballaggio, all'interno di di un sistema dedicato e organizzato in modo da garantire l'effettiva possibilità di riutilizzo, soddisfacendo al contempo i requisiti sull'uso di materie prime circolari previste nel punto precedente, con estensione al 2032 per quanto concerne le percentuali del 65% e del 50% relative al contenuto di riciclato.
L'ultimo riguarda l'impiego di materie prime ottenute da rifiuti organici domestici o industriali, per almeno il 65% in peso dell'imballaggio.
Gli imballaggi devono inoltre essere differenziabili e riciclabili nella pratica e su larga scala, e il materiale riciclato deve garantire una qualità tale da poter essere riutilizzato in applicazioni di packaging. Non devono inoltre contenere sostanze ritenute pericolose, elencate nel documento.
L'uso di materiali compostabili nelle applicazioni di packaging rientra nei criteri di tassonomia solo nel caso di sacchetti di plastica ultraleggeri, bustine di tè o altre bevande, cialde per caffè ed etichette adesive applicate su frutta e verdura, come previsto dalla proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio.
Vedi anche: Atti delegati, allegato II - Transizione all'economia circolare (PDF)
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