Con il decreto “
Chiudi Italia" (Dpcm del 22 marzo 2020), il Governo ha deciso di fermare fino al 3 aprile 2020 tutte le
attività ritenute
non strategiche, autorizzando solo quelle essenziali, riportate in un
elenco che, proprio ieri, è stato modificato in chiave restrittiva (
leggi articolo).
Tra i settori autorizzati ad operare in deroga al fermo delle attività industriali rientra - giustamente - la
fabbricazione degli articoli in plastica (codice Ateco
22.2) e, di conseguenza, la costruzione di
macchine per l'industria delle
materie plastiche e della
gomma (incluse parti e accessori), con codice Ateco
28.96. La ragione è ovvia: se un’azienda medicale produce un componente in plastica destinato ad un dispositivo per la respirazione assistita e
la macchina si rompe o necessita di un
pezzo di ricambio, occorre che il costruttore sia in grado di fornirlo e installarlo.
Il problema è che nello stilare l’elenco, si sono
dimenticati il codice Ateco
46.69.99, quello del
commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione NCA. Ciò significa che le
filiali italiane dei costruttori esteri di presse, soffiatrici od estrusori devono chiudere a partire da oggi e, teoricamente, non possono mandare in giro i loro
tecnici per prestare
assistenza ai clienti (pur potendo operare da remoto).
In questo caso ci si può avvalere del
comma d dell’art.1 del Dpcm, che recita: "restano sempre consentite anche le
attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva (…). Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.
In altre parole, la filiale o il distributore che vuole continuare a
fornire assistenza ai macchinari per la trasformazione di materie plastiche deve
comunicare l'intenzione al prefetto,
motivandola; e fino a quando non riceve un'espressa revoca dalla prefettura, può operare in una sorta di "silenzio assenso".
Il commercio di macchine non è il solo escluso: è fuori elenco anche la
costruzione di stampi (
25.73.20), mentre nel caso di ausiliarie e periferiche, dipende con quale codice ogni azienda si è registrata. Dato che l’
attribuzione del codice Ateco può risalire a diversi anni fa, non è escluso che qualche imprenditore possa aver scoperto in questi giorni di essere inserito in
settori contigui, o addirittura estranei, e non in quello soggetto ad autorizzazione.
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