Pubblicato sul sito del Governo italiano un dossier sul disegno di legge presentato dal Ministero dell'Ambiente.
18 agosto 2011 07:12
Arrivano le prime indicazioni – ma non ancora il testo completo – sullo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci presentato all'inizio di agosto in Consiglio dei Ministri. Sul sito del Governo italiano sono state infatti pubblicate una presentazione sintetica del provvedimento e la più corposa relazione illustrativa, che contiene molti dettagli sul testo del ddl, sull'impatto economico e sulle ragioni di alcune scelte che faranno senz'altro discutere, come il riferimento alla UNI EN 13432 in tema di biodegradabilità o la soglia dei 400 micron per definire l'ambito di applicabilità
Un solo articolo. Il provvedimento, composto da un unico articolo, conferma nella sostanza il divieto alla commercializzazione degli shopper non biodegradabili disposto dalla Legge Finanziaria 2007, chiarendo gli aspetti più controversi. Si legge infatti che l'assenza della sperimentazione prevista e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale dei divieto (come invece richiesto dalla Finanziaria 2007) hanno originato dubbi interpretativi e difficoltà nell'applicazione della norma, “con particolare riferimento sia agli aspetti tecnico-scientifici, quali l'assenza di una puntuale definizione del concetto di biodegradabilità, sia alla genericità del divieto contenuto nella normativa citata, sia, infine, alle conseguenze del mancato rispetto del divieto medesimo”.
Riferimento esplicito alla UNI EN 13432. La relazione illustrativa descrive quindi i diversi commi che compongono l'articolo unico del Disegno di legge. “Il comma 1 esplicita il generico rinvio - contenuto nell'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n . 296 - 'ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario', precisando che la normativa di riferimento per l'individuazione dei sacchi commercializzabili è rappresentata dalla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 del Comitato europeo di normazione”. Precisazione che esclude gli shopper non conformi ai criteri di biodegradabilità e compostabilità previsti dalla UNI EN 13432, in particolare quelli in polietilene caricato con additivi che favoriscono la degradabilità del polimero, in tempi superiori ai 180 giorni previsti dalla norma tecnica.
Sotto i 400 micron. “Il comma 2 delimita ulteriormente la portata del divieto, stabilendo che ne sono esclusi i sacchi per l'asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscano il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico”. Il limite dei 400 micron è quello già indicato nella bozza di Ddl sottoposta alla Commissione europea in risposta all'avviso di costituzione in mora per la mancata notifica del provvedimento, in quanto norma tecnica, come previsto dalla Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Limite considerato eccessivo e irrealistico sotto il profilo tecnico anche da alcuni fautori del provvedimento.
Le sanzioni. “Il comma 3 prevede, come conseguenza della violazione del divieto di commercializzazione, come precisato dal presente disegno di legge, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma a 2.500 euro a 25 .000 euro, aumentabile sino al quadruplo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa . Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria , artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione”.
Informare i cittadini. Infine, si legge nella relazione: “Il comma 4 prevede, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di divulgazione e i contenuti delle informazioni che i produttori dei sacchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno fornire al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti”.
Cosa si aspetta il Governo?. Nell'analisi di impatto, allegata alla relazione, si trovano invece alcuni interessanti dati e previsioni sulla portata del provvedimento: il dato di partenza è un consumo annuo, in Italia, stimato in 20 miliardi di sacchetti usa-e-getta in plastica, circa un quarto di quello europeo. L'entrata in vigore del divieto dovrebbe portare ad una riduzione tra il 40% e il 70%, con la quota restante coperta da sacchetti biodegradabili. Vengono anche riportati i primi dati provenienti dalla catena COOP, che indicano un abbattimento nelle vendite dei sacchetti monouso - tra il 2010 e la proiezione di fine 2011 - di oltre il 50%, dai 450 milioni di shopper in plastica tradizionale ai 200 milioni di shopper biodegradabili.
Confermata la costituzione in mora. Negli allegati alla relazione, si trova anche la conferma ufficiale sulle procedure avviate da Bruxelles: “Sulla materia risulta la procedura d'infrazione n . 2011/4030 (attualmente allo stadio della costituzione in mora) relativa alla violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.”
Testo completo della Relazione illustrativa (PDF)
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