7 marzo 2018 09:01
Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stato rilasciato un documento ("Disciplina sulle borse di plastica: istruzioni per l'uso") che chiarisce alcuni punti controversi della legge sui sacchetti in plastica per l’asporto delle merci e di quelli ultraleggeri per ortofrutta. Si tratta di un documento privo di intestazione e di data, ma provenendo dal sito ufficiale del dicastero si presume rivesta carattere di ufficialità.
La versione integrale è scaricabile come allegato alla fine di questo articolo. Riportiamo di seguito i punti di maggiore interesse.
NO AGLI ULTRALEGGERI OLTRE I 15 MICRON. Uno dei dubbi che era stato sollevato dagli operatori del settore riguarda la possibilità di distribuire sacchetti per alimenti sfusi o a fini di igiene con spessore superiore ai 15 micron, eludendo così i criteri di compostabilità e di contenuto biobased imposti dalla normativa.
Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che è “tassativamente escluso l’utilizzo e la commercializzazione di sacchetti in plastica tradizionale a fini di igiene o per alimenti sfusi, sia che abbiano spessore inferiore, sia che abbiano spessore superiore a 15 micron".
Si possono utilizzare sacchetti per alimenti sfusi con spessore superiore a 15 micron “solo per particolari applicazioni (latticini con relativi liquidi di governo), in cui le buste, anche prima della nuova legge, erano tradizionalmente realizzate con tale spessore superiore, per comprovate esigenze tecniche (di resistenza, etc.)”. Ma, sottolinea il Ministero: “tale sacchetto dovrà comunque possedere le caratteristiche sostanziali di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità (oltre alle caratteristiche previste per il food contact) richieste dalla normativa”.
NON È OBBLIGATORIO UTILIZZARE QUELLI DEL SUPERMERCATO, MA… Il Ministero ribadisce che in consumatore non è obbligato ad utilizzare i sacchetti ultraleggeri forniti nel reparto, ma - aggiunge - “in alcuni casi, risulta indispensabile l’utilizzo di un imballaggio primario in quanto, ad esempio, è difficilmente ipotizzabile pesare ed appore un etichetta con il prezzo per ogni unità di frutta o verdura venduta. Inoltre, alcune prescrizioni normative relative all’igiene e alla salute possono rendere obbligatorio l’utilizzo di determinati imballaggi”. Di fatto, su questo punto, chiarisce e non chiarisce.
Viene invece esclusa la possibilità di riempire borse non compostabili come imballaggio primario con prodotti sfusi confezionati al banco prima di proporli al consumatore. Quindi, non è possibile utilizzare per preincarti borse diverse da quelle compostabili e biobased, cui si applica peraltro il divieto di distribuzione a titolo gratuito.
NÌ AL SOTTOCOSTO PER GLI SHOPPER. Con una circolare diffusa a dicembre, il Ministero dello Sviluppo economico aveva aperto alla possibilità di vendere i sacchetti ultraleggeri con un prezzo inferiore al loro costo. Questa opzione può essere estesa ai sacchetti in plastica per l’asporto di merci distribuiti alla cassa? Il dicastero dell’Ambiente non prende ancora posizione, riservandosi di “acquisire ulteriori indicazioni specifiche dal MiSE al fine di chiarire se si possa estendere la suddetta deroga alla fornitura di dette buste di plastica, non utilizzate a libero servizio direttamente dalla clientela ed acquistabili separatamente”.
Il Ministero ribadisce, in ogni caso, che non esiste un prezzo imposto per la vendita dei nuovi sacchetti, che può essere quindi stabilito liberamente dal venditore, che ne trattiene gli importi non trattandosi di una tassa da versare all’erario.
COME LA METTIAMO CON LE SCORTE? Ormai è tardi, considerato che la legge è in vigore il oltre due mesi fa; in ogni caso, il Ministero ribadisce chiaramente che non è più possibile, dopo il 1° gennaio 2018, fornire gratuitamente ai consumatori borse acquistate dal commerciante prima dell’entrata in vigore della normativa.
NESSUNA DEROGA PER ALIMENTI SPECIALI. Rispondendo a quesiti specifici sottoposti da operatori della distribuzione, il Ministero non ammette eccezioni per particolari alimenti sfusi come i prodotti della pesca congelati sfusi. “La legge parla genericamente di ‘alimenti sfusi’ - si legge nella nota - ricomprendendoli quindi tutti e non introducendo differenziazioni basate sul tipo di alimento sfuso (ad es. ortofrutta da un lato e carni, latticini, pesce etc. dall’altro) o su chi provveda a confezionarlo (il consumatore, piuttosto che il personale del punto vendita)”.
ECCEZIONI PER IL TERZO SETTORE. Sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento dei sacchetti ultraleggeri gli enti iscritti al registro del terzo settore che distribuiscono gratuitamente agli indigenti frutta e verdura sfusa. Ciò non vale, ovviamente, se gli enti no-profit svolgono “attività commerciali vere e proprie e vendono, ad esempio, merci di loro produzione".
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