2 marzo 2017 07:30
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (49/2017) il testo del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante: “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.”
All’articolo 7-novies sono riportate alcune modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che disciplina l’iperammortamento al 250% di beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0) con lo scopo di chiarire alcuni aspetti della norma.
NON SOLO MACCHINE UTENSILI. Una prima modifica riguarda l’Allegato A, che contiene l’elenco dei beni che possono beneficiare dell’incentivo fiscale, con la sostituzione della dizione “macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” con “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” (in sostanza è stata eliminata la parola 'utensili', che poteva essere limitante rispetto ad altre tecnologie, tra cui quelle per la lavorazione di materie plastiche).
ANCHE PER REVAMPING. Viene inoltre introdotta la possibilità di porre in iperammortamento anche attrezzature volte al revamping di impianti esistenti, grazie alla nuova categoria: “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”, quali “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0”.
Con questa modifica, i requisiti da possedere restano solo due dei seguenti tre: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Il Decreto legge elimina anche alcune caratteristiche, che nel testo originale rendevano ammissibili al beneficio le macchine: “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
PERIZIA O ATTESTATO. Un’altra novità, per lo più formale, riguarda la perizia tecnica giurata per l’acquisto di beni di importo superiore a 500.000 euro, con l’indicazione che, in caso questa sia rilasciata da ente di certificazione accreditato, si tratti non di perizia, ma di “attestato di conformità”.
IL TESTO DELL'ARTICOLO. Di seguito l’articolo 7 novies del DL 29 dicembre 2016, n. 243 nella sua stesura originale:
Art. 7 novies
Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «o da un ente di certificazione accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti»;
b) all’allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» e' sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;
c) all’allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti» è inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:»;
d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attività di macchine e impianti» sono soppresse.
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