23 dicembre 2015 10:27
Insieme alla Legge di stabilità, la Camera ha approvato in terza lettura, con 269 voti favorevoli e 32 contrari, il Collegato ambientale, un pacchetto di misure per il rilancio dell’economia circolare. Si tratta dello stesso testo approvato al Senato il 4 novembre scorso, modificato in modo rilevante rispetto alla versione approvata in prima lettura dalla Camera.
Costituito da 79 articoli, il Ddl recante “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, interviene su numerosi settori legati all’ambiente, tra cui imballaggi, Green public procurement, bonifiche, gestione dei rifiuti e obiettivi di raccolta differenziata, solo per citare quelli di maggiore interesse per il mondo delle materie plastiche.
Vediamo di seguito alcuni punti salienti.
BIOSHOPPER. L’articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile - certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432 - tra gli ammendanti (compostato misto), a cui si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 75/2010. Si tratta di materiali che vengono aggiunti ai terreni per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche, chimiche o l’attività biologica.
In tema di compostaggio, l'articolo 37 contiene disposizioni volte ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche,
ACQUISTI VERDI. Il Collegato ambientale dovrebbe dare una scossa anche all’applicazione del Green Public Procurement, ovvero gli acquisti verdi della pubblica amministrazione. L’articolo 16 lo rende obbligatorio per alcuni settori e fissa una quota del 50% delle forniture per altri. Tra i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose ora c'è anche il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda. Sono stati introdotti anche criteri ambientali minimi (articolo 18) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, per le categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), quali computer e stampanti, carta per fotocopie, condizionatori, cartucce e toner, servizi per la ristorazione, pulizie.
Le aziende in possesso di certificazione ambientale EMAS o UNI EN ISO 14001 potranno contare su una corsia privilegiata, in termini di minori garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi.
INCENTIVI AL POST-CONSUMO. Per promuovere la transizione verso l’economia circolare, saranno agevolati accordi tra enti pubblici, aziende e associazioni per utilizzare prodotti da materiali di scarto e post-consumo. L’articolo 23 introduce misure volte a favorire l’acquisto di prodotti derivanti da materiale “post consumo”, compresi prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Nel passaggio al Senato, tra i beneficiari degli incentivi sono stati introdotte anche “le attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione (articolo 206-ter, comma 2, lettera b)".
VUOTO A RENDERE. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Ddl partirà la sperimentazione, su base volontaria, del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (art. 39). Il programma avrà la durata di dodici mesi punta a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, spingendo l’impiego dei contenitori riutilizzabili.
GESTIONE RIFIUTI. L’articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, tra cui il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e le informazioni che dovranno essere fornite all’organismo di vigilanza. Tra queste ultime: la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani (RSU); la percentuale di raccolta differenziata totale e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; informazioni relative agli impianti, che per alcuni tipi di impianto includono le quantità in ingresso e in uscita, suddivise per codice CER.
Viene inoltre abrogato il divieto di conferire in discarica rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13mila kJ/kg, previsto dal Dlgs 36/03, in vigore da gennaio 2007 e sempre prorogato.
È stata inoltre semplificata la normativa sulle miscelazioni di rifiuti: quelle non espressamente vietate dall’art. 187 del “Codice ambientale” non richiedono più autorizzazione. Le stess operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.
ECOTASSA PER DISCARICHE E INCENERIMENTO. L’articolo 32 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio) interviene sull’articolo 205 del Codice ambientale, che disciplina gli obiettivi della raccolta differenziata dei comuni. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, a carico dei Comuni sarà applicata una addizionale del 20 per cento sulla tassa di conferimento dei rifiuti in discarica. L'ecotassa ( art. 3 della L. 549/1995) è ora estesa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico, nella misura ridotta del 20%, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili.
I Comuni potranno introdurre riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in funzione di specifiche attività di prevenzione nella produzione di rifiuti; riduzioni che dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.
MADE GREEN IN ITALY. L’articolo 21 del Collegato istituisce il nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti. Lo schema seguirà la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea
FAVORITI EMAS ED ECOLABEL. L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. Rientrano nel campo di applicazione la registrazione al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS), le certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 50001, oltre al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).
PRIMI COMMENTI. Per il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galetti è “un bel passo in avanti nella direzione dell’accordo raggiunto a Parigi e dell’impegno europeo verso l’economia circolare”, mentre Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, definisce il provvedimento “una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un’economia più green e circolare”.
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