Secondo Unionplast non rientrano nella normativa sugli shopper in quanto non destinati all’asporto delle merci.
9 ottobre 2014 05:43
In merito all’obbligo di compostabilità dei sacchetti per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli presenti in negozi e supermercati, riportiamo di seguito la posizione di Unionplast, basata su un parere fornito dal prof. Giuseppe Franco Ferrari, ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. La tesi di fondo è che i sacchetti ultraleggeri per il confezionamento di frutta e verdura siano da assimilarsi ad imballaggi e non a sacchi per l’asporto di merci e, di conseguenza, non rientrino nel campo di applicazione della legge 28/2012. Riportiamo integralmente la nota.
Ad onor del vero, non si rinvengono nell’ordinamento appigli normativi espressi che consentano di affermare con certezza che gli shopper ultraleggeri siano estranei al campo di applicazione del d.l. 2/2012, convertito con legge n. 28/2012 (da leggersi unitamente al successivo decreto ministeriale del 18.03.2013).
L’esclusione dall’ambito di applicabilità della citata normativa e, in conseguenza, dal divieto di commercializzazione degli shopper non compostabili o non rispondenti agli spessori prescritti per le borse in polimeri può però rinvenirsi, seguendo un ragionamento deduttivo del dettato normativo vigente, sulla scorta della funzione cui sono deputati gli shopper ultraleggeri.
Mentre i sacchi da asporto sono definiti, a mente dell’art.1 del d.m. 18.3.2013, come “sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore”, dove per asporto deve intendersi il trasporto fuori dal punto vendita dei prodotti vari ad opera del consumatore, gli shopper ultraleggeri vengono invece prodotti per un altro scopo – e a prescindere dalla loro forma, con o senza le maniglie – che vuole essere piuttosto quello di consentire il confezionamento di prodotti alimentari sfusi per poi essere trasportati dal punto vendita mediante i sacchi di asporto vero e proprio.
Nemmeno pare possa assolvere a detto scopo lo shopper in polimeri con gli spessori – piuttosto elevati – consentiti dalla normativa interna. Specie se si considera che in quel caso, dopo aver assolto allo scopo di contenere prodotti sfusi (solitamente la frutta e la verdura), dovrebbe a sua volta essere inserito in un altro shopper destinato all’asporto. Con duplicazione di materiale e di costi.
In questo senso le buste ultraleggere fungono piuttosto come “imballaggi” che come e vere borse da asporto merci, secondo la definizione attualmente vigente ex art. 1 d.m. 18.3.2013.
A tal fine, facendo riferimento al citato articolo 1 del d.m. 18.3.2013, la suddetta esclusione dal campo di applicazione del divieto potrebbe ricavarsi dal fatto che, riferendosi la norma nello specifico agli shopper, non pare possa trovare applicazione – neppure in via analogica – alla categoria degli imballaggi.
Peraltro, parrebbe allineata a questa interpretazione anche la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI), che nel mese di marzo 2014 ha votato a favore della proposta di modifica – presentata dall’europarlamentare Margrete Auken - della direttiva che limita l’utilizzo dei sacchetti di plastica monouso per asporto merci avanzata dalla Commissione Europea.
Si legge in alcuni comunicati stampa che secondo la Commissione Ambiente del Parlamento europeo, i sacchetti di plastica leggeri con spessore inferiore ai 50 micron, che rappresentano di gran lunga la tipologia più diffusa nell’Unione Europea, risultano meno riutilizzabili rispetto alle versioni più spesse e, di conseguenza, si trasformano più rapidamente in rifiuti, per poi essere, nella maggior parte dei casi, gettati e abbandonati nell’ambiente. Gli stati membri dovrebbero ridurre il consumo di borse di plastica di almeno il 50% entro il 2017 e dell’80% nei due anni successivi; essi dovranno inoltre adottare misure quali tasse, imposte e restrizioni o divieti al commercio, al fine di assicurare che nei negozi non vengano distribuiti gratuitamente sacchetti di plastica, eccettuati quelli ultraleggeri utilizzati per avvolgere gli alimenti sciolti.
Fonte: Unionplast
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