Il ddl Competitività e Ambiente con l’articolo sblocca-multe è stato approvato in via definitiva dal Senato.
8 agosto 2014 06:30
Come era ampiamente atteso, il Senato ha approvato in terza lettura, senza modifiche, il ddl Competitività e Ambiente, provvedimento omnibus che contiene tra le sue pieghe anche una norma che attiva, in modo immediato e senza ulteriori deroghe, le sanzioni alla commercializzazione di sacchetti monouso per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432.
L’articolo 11, comma 2 bis, recita infatti: «2-bis. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse».
In sostanza sono state eliminate le die righe che fino ad oggi non consentivano l’applicazione delle sanzioni, in attesa del via libera della Commissione Europea sul testo della legge 28/2013; via libera che non è mai arrivato, come - d’altronde - non è mai giunta alcuna censura. Una situazione di limbo normativo che trova le sue ragioni nell’imminente modifica della Direttiva Imballaggi e della Direttiva Rifiuti, il cui orientamento sembra essere favorevole a provvedimenti anche estremi come la messa al bando al fine di ridurre il consumo di shopper in plastica nell’Unione Europea.
Una volta pubblicato il ddl in Gazzetta Ufficiale, le multe potranno essere comminate a tutti coloro che metteranno in commercio sacchetti non conformi, compresi quelli in plastica oxo-biodegradabile, ancora molto diffusi nel nostro paese nonostante la legge che ne vieta la vendita sia in vigore da oltre un anno.
La sanzione parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100mila euro se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchetti.
Quali sacchetti sono in regola? Secondo il DM 18 marzo 2013 ("Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci"), possono essere commercializzati in Italia (art.2):
"a) sacchi monouso per l’asporto delle merci, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
b.1. con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
b.2. con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
c.1. con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
c.2. con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare.
È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri."
L’articolo 3 dello stesso decreto indica con precisione le modalità di informazione ai consumatori:
"a) i sacchi monouso per l’asporto delle merci di cui alla lettera a) dell’articolo 2 devono riportare la dicitura: “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell’articolo 2, devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare”;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.
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