Nota di approfondimento sul regolamento UE 10/2011: materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [aggiornato].
25 settembre 2013 05:25
Riceviamo dall'Associazione Finat e volentieri pubblichiamo una nota di approfondimento sul nuovo regolamento UE 10/2011, che tratta i materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. [AGGIORNATO in data 10.10 2013]
Il regolamento UE 10/2011 sui materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, entrato in vigore il 1° gennaio 2013,
la direttiva della Commissione 2002/72/CE e le legislazioni nazionali basate su tale direttiva. La sua finalità è sostenere l’obbligo di diligenza dei proprietari dei marchi e dei rivenditori nei confronti dei clienti, e rappresenta un’importante misura nelle operazioni volte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Gli stampatori di etichette che riforniscono l’industria alimentare dell’Unione europea svolgono un ruolo chiave.
Contatto diretto e non diretto con prodotti alimentari
Il nuovo regolamento applica gli stessi principi del precedente CE n. 1935/2004 per i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con il cibo. Tali materiali devono essere sufficientemente inerti da non trasferire nel cibo componenti in quantità tali da rappresentare un rischio per la salute umana, e da impedire modifiche indesiderate della composizione degli alimentari, e relative al loro aspetto, sapore e odore. Mentre il regolamento CE n. 1935/2004 si applica agli imballaggi dei prodotti alimentari in genere, il nuovo UE 10/2011 tratta in modo specifico tutti gli oggetti e i materiali in plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, di cui le etichette sono considerate parte integrante. Il regolamento UE 10/2011 consolida la direttiva 2002/72/EC e sette emendamenti (in precedenza regolamenti sulla plastica). La finalità del regolamento è armonizzare le differenti legislazioni precedentemente in vigore negli stati membri, e quindi facilitare l’interazione tra i vari paesi in materia di spedizione di prodotti.
Sia per le etichette a contatto diretto con i prodotti alimentari dotate di uno strato in plastica sia per le etichette in plastica applicate agli imballaggi di prodotti alimentari è ora richiesta la dichiarazione di conformità (DoC) che specifica quali sostanze sottoposte a restrizioni ma autorizzate sono state impiegate per realizzarle.
Solo quando il materiale dell’imballaggio o qualsiasi suo strato funge da barriera funzionale che impedisce la migrazione nel cibo di sostanze da dietro la barriera stessa, le etichette e altri componenti di imballaggio primario sono esentati dalla UE 10/2011. Le composizioni costituite puramente da combinazioni di carta e cartoncino continuano a essere coperte dalle legislazioni nazionali o da raccomandazioni come quelle dell’ente tedesco BfR.
Sostanze sottoposte a restrizioni e non
Tutte le sostanze autorizzate (sottoposte a restrizioni o meno) che possono essere utilizzate negli imballaggi contenenti plastica nei loro strati sono stabilite nell’Elenco dell’unione inserito nel regolamento UE 10/2011. Solo le sostanze sottoposte a restrizioni devono essere dichiarate; e man mano che le dichiarazioni di conformità si muovono verso valle lungo la filiera di fornitura/produzione, tali sostanze devono essere chiaramente identificate e documentate per permettere la verifica ottimale della conformità.
La responsabilità finale circa la conformità è dell’utente finale
Spetta all’utente finale (imballatore o proprietario di marchio) controllare che l’imballaggio nel suo complesso sia conforme al regolamento UE 10/2011 (in aggiunta a qualsiasi legislazione nazionale sulla carta e a 1935/2004, il regolamento quadro per tutti i materiali di imballaggio), tenendo conto della natura degli alimenti imballati, della loro data di scadenza definita e delle condizioni ambientali. Gli stampatori di etichette devono quindi fornire per le proprie etichette delle dichiarazioni di conformità che consentano l’esecuzione di test circa i livelli di sostanze sottoposte a restrizioni e le dinamiche di migrazione in condizioni ambientali specifiche.
Stampatori di etichette: rischi e responsabilità
Pertanto gli stampatori di etichette che commercializzano nell’Unione europea devono ottenere dichiarazioni di conformità da chi li rifornisce sia di materiali per etichette sia di inchiostro, per poter compilare le proprie dichiarazioni di conformità. Queste ultime devono a loro volta contenere informazioni di conformità su qualsiasi processo di trattamento utilizzato durante la produzione delle etichette.
Va sottolineato che l’attuazione di questi regolamenti significa che gli stampatori che non sono in grado di fornire le dichiarazioni di conformità non possono essere ammessi a far parte della filiera dell’utente finale, e potrebbero anche esporsi alle ripercussioni finanziarie di un ritiro del prodotto dal mercato. È quindi essenziale per gli stampatori di etichette agire con sollecitudine nell’ottenere e fornire la necessaria documentazione per mantenere la propria posizione di anello responsabile e utile nella filiera dell’imballaggio.
I vantaggi di una filiera sicura
Infine, per riassumere, tutti i punti di cui sopra sottolineano il valore delle dichiarazioni di conformità come forma di garanzia per le attività degli stampatori di etichette, e come credenziale di accesso ai processi di qualificazione degli utenti finali per i nuovi business, con la finalità ultima di proteggere il consumatore. Produrre dichiarazioni di conformità di livello soddisfacente crea un terreno operativo per tutte le realtà, grandi e piccole.
CHECKLIST PER TUTTI GLI STAMPATORI DI ETICHETTE
Campo di applicazione del regolamento UE 10/2011 sugli articoli e i materiali in plastica di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari:
(a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in plastica;
(b) materiali e articoli multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
(c) materiali e articoli di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
(d) strati o rivestimenti di plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;
(e) strati di plastica in materiali e articoli multistrato multimateriali.
Notare che (e) puo? fare riferimento anche alle etichette: “un materiale multistrato” e? un materiale che contiene differenti materiali in diversi strati, come ad esempio carta con pellicola.
Sia le etichette a diretto contatto con i prodotti alimentari sia le etichette applicate agli imballaggi primari, che ora sono considerate parte integrante dell’imballaggio, richiedono dichiarazioni di conformita?. Le dichiarazioni di conformita? precisano, tra le altre cose, quali sostanze autorizzate ma sottoposte a restrizioni sono presenti e le legislazioni a cui sono conformi i materiali.
Questo articolo e? stato gentilmente realizzato da Jay Betton, Business Segment Manager, Food & Retail Labelling, UPM Raflatac EMEA
Informazioni dettagliate sul regolamento UE 10/2011 sono disponibili sul sito Web di FINAT o rivolgendosi a Mark Macare? all’indirizzo mmacare@lejeune.nl
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