Torna l'articolo 26 nel DL sulle liberalizzazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I produttori di packaging potranno creare i propri consorzi.
25 gennaio 2012 09:45
Nel testo definitivo del Decreto Legge sulle liberalizzazioni ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2012, all'articolo 26 vengono introdotte misure che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero aprire alla concorrenza le attività di raccolta e riciclo dei rifiuti da imballaggio, oggi gestiti da Conai e dai consorzi di filiera. In particolare, diventa più facile per i produttori di imballaggi costituire consorzi autonomi per organizzare: "anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio". Così come è scritta, la norma consentirebbe ai nuovi consorzi di gestire però solo ed esclusivamente i rifiuti dei propri consorziati.
Non si trova invece traccia del deposito cauzionale per alcune tipologie di packaging (nel caso della plastica, bottiglie e contenitori alimentari), provvedimento fortemente criticato dagli operatori del settore per la sua complessità organizzativa.
Riportiamo di seguito il testo dell'art.26.
<< Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle
domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro» >>
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