Il decreto sviluppo, non ancora approvato, introduce novità nella gestione autonoma dei rifiuti di imballaggi da parte dei produttori.
7 novembre 2011 06:43
Pubblichiamo di seguito una interessante nota apparsa sul sito di Assorimap, l'Associazione dei riciclatori di materie plastiche.
In relazione alla definizione dell'emananda normativa cosiddetta "decreto sviluppo", per quanto di maggior interesse per il settore del riciclo, va evidenziato quanto previsto dall'articolo 50, titolato "Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori".
La norma prende atto della costituzione di "nuovi mercati" nel recupero/riciclaggio di questi rifiuti e in virtù degli obiettivi della tutela dell'ambiente e della garanzia che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile , introduce modifiche all'art. 221 "Obblighi dei produttori e degli utilizzatori" del D.lg. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
La possibilità per i produttori di organizzare autonome gestioni per tali rifiuti viene dettagliata, correlandola alla sola tipologia di produzione: in sostanza i produttori di imballaggi non possono, con la scusa di provvedere autonomamente, svolgere anche la medesima attività per tipologie diverse, e quindi non possono svolgere attività di intermediazione e commercio di altre tipologie di rifiuti di imballaggio diverse da quelle immesse dai medesimi soggetti nel mercato.
Inoltre l'Osservatorio dovrà valutare i progetti dei consorzi volontari non più "sulla base" dei necessari elementi di valutazione forniti dal CONAI, bensì "acquisiti" direttamente in sede di domanda e relative istruttorie da parte del sistema autonomo: tale specifica imprime maggiore efficienza alla valutazione, togliendo equivoci o dubbi circa la discrezionalità che l'Osservatorio potrà utilizzare per il riconoscimento di ulteriori soggetti (fuori del sistema CONAI), con una procedura che dovrebbe essere più spedita e meno soggetta ad impugnazioni od ostacoli.
Di notevole importanza anche la disposizione che modifica la corresponsione del Contributo ambientale Conai ai consorzi obbligatori: il nuovo criterio (anche per il pregresso) stabilisce questo riconoscimento "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo", quindi con un criterio che rapporta la definizione dell'entità dal contributo in base all'effettiva attività di recupero/riciclo svolta.
Infine la modifica delle sanzioni e delle norme transitorie previste dal comma 1 dell'art. 261 e del comma 5 dell'art. 265, coordina il tutto con le nuove disposizioni implementate.
Fonte: Assorimap
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