18 dicembre 2023 15:14
In vista dell'avvio dei colloqui con il Parlamento europeo (triloghi), i ministri dell'Ambiente dell'UE, riunitisi oggi a Bruxelles, hanno adottato la posizione negoziale del Consiglio in merito alla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (video QUI).
Per l'Italia erano presenti il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e il viceministro Vannia Gava.
L'Italia ha votato contro la posizione negoziale, come ha dichiarato lo stesso ministro: "Siamo un Paese con il 56,5% di raccolta differenziata, mentre il resto d’Europa si attesta su una media del 48% - ha spiegato -. Siamo allineati alla posizione votata al Parlamento europeo e speriamo che questa prevalga nei negoziati al trilogo” (video dell'intervento QUI).
In una breve nota sono state indicate le principali modifiche concordate dai ministri dell'ambiente rispetto al testo originario. Le riportiamo di seguito.
Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
É stato confermato il campo di applicazione della proposta della Commissione, ovvero tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi industria, produzione, vendita al dettaglio, nuclei domestici). É stata mantenuta anche la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.
La Commissione è invitata ad elaborare entro il 2026, insieme all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), una relazione sulla presenza di sostanze pericolose negli imballaggi, al fine di determinare se incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclo e l'eventuale impatto sulla sicurezza chimica.
Il Consiglio ha modificato il testo sulla riciclabilità degli imballaggi. Pur sostenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, così come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili se progettati per il riciclo dei materiali e se i rifiuti da imballaggio potranno essere raccolti separatamente, differenziati e riciclati su larga scala (quest’ultima condizione applicabile a partire dal 2035).
Sono confermati gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica. Entro il 2034, la Commissione dovrà esaminare l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040.
Il Consiglio ha inoltre convenuto che le bustine da tè e le etichette adesive apposte su frutta e verdura debbano essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di imporre che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e borse leggere in plastica) siano compostabili.
Il nuovo regolamento dovrebbe ridurre gli imballaggi non necessari, chiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume siano ridotti al minimo, tenedo conto della necessità di protezione del contenuto.
In linea con la proposta della Commissione, vanno fissati obiettivi per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, in percentuale sui volumi 2018: del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a una revisione da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di definire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio superiori agli obiettivi minimi.
Sono stati mantenuti i criteri fissati dalla Commissione per identificare gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di viaggi o rotazioni, con un numero minimo di rotazioni inferiore per quelli in cartone in ragione delle diverse caratteristiche di questo materiale.
Il testo fissa nuovi obiettivi di riutilizzo e riempimento per il 2030 e il 2040. Una diversificazione viene introdotta per grandi elettrodomestici, imballaggi da asporto per alimenti e bevande, bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), imballaggi per il trasporto (escluse merci pericolose, apparecchiature di grandi dimensioni e imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone sono esentati dagli obblighi. È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di riunirsi (pooling) al fine di raggiungere gli obiettivi di riutilizzo per i contenitori delle bevande.
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di rivedere gli obiettivi al 2030 e, su tale base, valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dal provvedimento.
Per quanto concerne gli schemi per il deposito su cauzione (DRS), gli Stati membri sono tenuti a istituirli per le bottiglie di plastica monouso e le lattine per bevande, al fine di garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% dell'immesso al consumo.
I requisiti minimi per i DRS non si applicheranno ai sistemi di raccolta differenziata già in funzione prima dell’entrata in vigore del regolamento, se questi raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.
Il Consiglio ha aggiunto un'esenzione dall'obbligo di istituire un DRS per gli Stati membri che raggiungeranno un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% entro il 2026.
Nel regolamento vengono introdotte restrizioni per alcuni formati di imballaggio, tra cui quelli monouso in plastica per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore horeca e per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo, come i flaconi di shampoo e lozioni per il corpo. Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per frutta e verdura biologica.
Altre modifiche concordate dal Consiglio includono chiarimenti sull'etichettatura degli imballaggi, per garantire che i consumatori siano ben informati sulla composizione dei materiali utilizzati negli imballaggi e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. I ministri hanno anche stabilito di introdurre un grado di flessibilità per tenere conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.
Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi per operatori, produttori, importatori e distributori stabiliti dalla proposta della Commissione. Ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi logistici di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non eludano i loro obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il regolamento era stato elaborato nella stesura iniziale dalla Commissione europea e successivamente emendato dal Parlamento UE (leggi articolo). Il voto di oggi rappresenta la posizione del Consiglio UE che sarà portato al Trilogo, al quale partecipano i rappresentanti dei tre grandi organismi di governance europea: Commissione, Parlamento e Consiglio. Dal confronto uscirà un testo di compromesso che dovrà essere nuovamente votato dal Parlamento.
Per le reazioni al documento da parte di associazioni industriali e ambientaliste leggi QUI.
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