27 ottobre 2022 11:39
Circola da qualche giorno tra gli operatori del settore la bozza del nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, emendamento dell'attuale direttiva europea 94/62/CE, che la Commissione europea divulgherà ufficialmente il prossimo 30 novembre 2022.
CONTENUTO MINIMO DI RICICLATO. Vediamo i punti principali che riguardano più da vicino il settore degli imballaggi in plastica. Il primo riguarda il contenuto minimo di riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, che nelle bottiglie monouso per bevande sarà del 50% da raggiungere entro il 2030 e del 65% nel 2040; leggermente più bassi i target per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, pari rispettivamente al 25% e al 50%. Per tutti gli altri imballaggi in materiale plastico, il contenuto minimo parte invece dal 45% (2030) per arrivare comunque al 65% nel 2040. É prevista la possibilità di modificare temporaneamente questi criteri in caso di scarsa disponibilità di materiale rigenerato o di prezzi troppo elevati.
Per favorire il riciclo - e fornire sufficienti volumi di riciclato - viene imposta, a partire dal 2028, l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale (DRS) per i contenitori monouso con capacità fino a 3 litri, non solo in materiale plastico.
OBIETTIVI DI RICICLO. La bozza rivede anche al rialzo gli obiettivi di riciclo: 65% in peso per tutti gli imballaggi, con percentuali differenziate secondo il materiale e nel tempo: entro il 2025 sono del 25% per il legno, 50% per plastiche e alluminio, 70% nel caso di vetro e metalli ferrosi, 75% per carta e cartone. L'asticella si alza nel 2030, con il target comune che sale al 70% e gli imballaggi in plastica che passano al 55% dell'immesso al consumo. Nel conto dovrebbero entrare anche i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Europa, a patto che venga dimostrato l'effettivo riciclo nei paesi di destinazione.
COMPOSTABILI. Novità anche per quanto concerne gli imballaggi biodegradabili e compostabili, che saranno resi obbligatori entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento per alcuni prodotti come bustine per il tè, cialde per caffè, bollini adesivi apposti su frutta e verdura e sacchetti di plastica ultraleggeri.
In linea generale, la plastica compostabile è tollerata solo se emerge un chiaro beneficio per l’ambiente o per la salute umana; si vuole evitare soprattutto la contaminazione incrociata delle frazioni di rifiuti in plastica convenzionali e compostabili, che potrebbe compromettere la qualità del materiale riciclato.
I singoli paesi potranno decidere di autorizzare sacchetti leggeri in plastica compostabile se sono presenti schemi di raccolta e infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici. Il nuovo regolamento impone anche che gli imballaggi diversi da quelli espressamente consentiti non dovranno più essere fabbricati con polimeri compostabili.
Le bioplastiche potranno essere conteggiate negli obiettivi di riciclo a condizione che siano correttamente compostate, o altrimenti riciclate.
Non potranno invece essere calcolati ai fini degli obiettivi di riciclo gli imballaggi utilizzati per produrre energia, inclusi i combustibili.
NUOVE DEFINIZIONI ED ETICHETTE. La bozza formula anche nuove definizioni per gli imballaggi riciclabili - dato che dal 2030 tutti i packaging immessi sul mercato dovranno esserlo -, prevede la modulazione delle tariffe EPR (responsabilità estesa del produttore) in funzione delle prestazioni e della riciclabilità e introduce obiettivi anche in tema di riutilizzo e ricarica, sempre con step differenziati al 2030 e 2040.
Viene anche introdotta l'etichettatura ambientale degli imballaggi con alcune indicazioni obbligatorie (ad esempio su composizione, riutilizzo e conferimento) e altre volontarie (come il contenuto di riciclato). Il nuovo regolamento stabilisce restrizioni all'uso di sostanze pericolose, in particolare per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
PREVENZIONE. Non mancano misure sulla prevenzione dei rifiuti, contro l’over-packaging e il greenwashing (etichette o claim che possano indurre confusione). Sul fronte della prevenzione, gli stati membri sono invitati a ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Per gli shopper, dal 2025 viene fissato un limite di 40 sacchetti l'anno per persona, con possibilità di escludere dal novero i sacchetti ultraleggeri per sfusi o quando esigenze di igiene ne consiglino l'impiego.
Alcuni formati vengono espressamente vietati (con eccezioni), come gli imballaggi raggruppati in plastica monouso , imballi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi, confezioni in polistirene espanso per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari (escluse le scatole per il pesce), imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande riempite e consumate all'interno dei locali nel settore Horeca o in miniatura utilizzati negli alberghi, come i flaconcini per prodotti cosmetici e per l'igiene con capacità inferiore a 50 ml per prodotti liquidi o meno di 100 g per prodotti non liquidi.
Ricordiamo, infine, che lo strumento proposto dalla Commissione è il regolamento, atto legislativo vincolante che non richiede recepimento da parte degli stati membri.
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