16 giugno 2021 08:42
Il Consiglio di Stato, su ricorso di Federazione Gomma Plastica e Isap packaging, ha ritenuto illegittima l’ordinanza del 2019 emanata dal Sindaco di Teramo che vietava la commercializzazione di prodotti in plastica monouso non biodegradabili o compostabili, già oggetto di una sospensione cautelare (leggi articolo), ribaltando così una sentenza del TAR Abruzzo.
Il tema potrebbe sembrare ormai obsoleto, considerando la prossima entrata in vigore, il 3 luglio 2021, della Direttiva sugli articoli monouso (SUP), ma le motivazioni potrebbero tornare di aiuto in casi analoghi, in presenza di ordinanze restrittive riguardanti l'impiego di specifici prodotti o materiali.
L'ordinanza del Sindaco di Teramo imponeva agli “esercenti delle attività della ristorazione” nonché agli “esercizi commerciali di generi alimentari” e ad ogni “esercizio … abilitato alla commercializzazione di stoviglie” di utilizzare o distribuire, a decorrere dal 1 giugno 2019, “materiale monouso non biodegradabile e non compostabile” come posate, piatti, bicchieri e simili. Inoltre vietava l'utilizzo di questi articoli “a tutti i visitatori” del Comune e ai cittadini residenti, prescrivendo di utilizzare i corrispondenti articoli in materiale biodegradabile compostabile, oppure riutilizzabile.
Nella sentenza del 31 maggio scorso (n.202104174), il Consiglio di Stato afferma che "ogni provvedimento contingibile e urgente emanato dal Sindaco presuppone una situazione straordinaria, tendenzialmente temporanea, non fronteggiabile con mezzi ordinari (...), fermo che le ordinanze di questo tipo non possono avere carattere creativo".
Presupposti che non sussisterebbero nel caso in giudizio, "in primo luogo perché la stessa ordinanza non rappresenta affatto una situazione in qualche modo fuori controllo o avente carattere di straordinarietà, ma vuole produrre, in buona sostanza, un mutamento delle abitudini di consumo dei cittadini che si ritiene utile in prospettiva futura. Sotto questo profilo, però, i mezzi ordinari per raggiungere questo fine già esistono, e sono rappresentati dalla normativa di settore (...) e, in primo luogo, dalla direttiva europea 2019/904/UE del 5 giugno 2019, di prossima attuazione. Questa normativa, come si è detto, si propone non un repentino divieto di commercializzazione dei prodotti in esame, ma un loro abbandono graduale, che consenta di salvaguardare anche le ragioni economiche dei produttori, e va quindi in senso opposto a quello dell’ordinanza".
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