A.I.R.E.C., Associazione che raggruppa le imprese del comparto della preparazione e gestione di Combustibili solidi secondari da rifiuti urbani e speciali, aderente a
Confindustria - Cisambiente, esprime alcune perplessità sulla bozza d Regolamento “
End of Waste” attualmente circolante che “stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i
rifiuti di plastiche miste cessano di essere qualificati come tali”.
Sono tre i punti sollevati dall'associazione, che riportiamo integralmente:
1. Vengono accorpati in un unico strumento in quanto “plastiche miste recuperate” materiali che hanno certamente comune origine (i “rifiuti di plastiche miste”) ma che derivano da operazioni profondamente diverse tra di loro per la destinazione d’uso prevista, sulla base di ben quattro diverse norme UNI:
10667-14 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti;
10667-16 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate a base di poliolefine nelle varie forme e/o per produrre manufatti tramite estrusione, stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione;
10667-17 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate;
10667-18 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate.
2. In particolare, si evidenzia come queste
quattro diverse norme UNI portino in alcuni casi addirittura ad
esiti radicalmente diversi tra loro rispetto alla gerarchia comunitaria delle forme di gestione dei rifiuti. La produzione di
combustibili non convenzionali non può mai infatti essere definita come una forma di riciclo, così come ribadito dall’art. 205-bis, comma 4, lettera b, del d.lgs 152/06, mentre per il
riciclo chimico delle plastiche manca ancora una sua chiara definizione a livello comunitario. In ogni caso, deve essere chiaro che può essere definito come “avviato a riciclo” solo il materiale che soddisfa tutte le prescrizioni e limitazioni poste dal citato
art. 205 del
d.lgs 152/06, nell’ottica di salvaguardare, anche in questo caso come in quello della produzione di combustibili solidi secondari che più preme alle Imprese associate ad A.I.R.E.C., il principio della priorità dell’elemento qualitativo (che garantisce un utilizzo effettivo e conforme del prodotto ottenuto) su quello meramente quantitativo (che pone invece le basi per soluzioni di difficile verificabilità o, peggio ancora, border line).
3. La produzione di
Combustibili Solidi Secondari C (CSS-C), come detto, è comunque già normata da uno specifico D.M., per cui non si capisce l’utilità di creare una sorta di “
doppio binario”, che comporterebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra le Imprese e, quindi, tangibili rischi di distorsione degli equilibri concorrenziali. Mentre infatti gli impianti che operano in base al D.M. 22/2013 sono in
regime di A.I.A. e con sistemi di gestione ambientale certificata – ISO 14000 o EMAS, oltre che di rigorose procedure di tracciabilità, classificazione e certificazione (tra le quali, ad esempio, la necessità di registrare il prodotto all’ECHA – Europea Chemical Agency - secondo il Regolamento REACH ai fini della sua commercializzazione ed immissione sul mercato), la proposta di Regolamento sembra prospettare addirittura la possibilità di intraprendere il trattamento e, quindi, la produzione di materiale End of Waste, da parte di impianti in
procedura semplificata, con una semplice certificazione ISO 9001 e senza dettare alcuna condizione di cautela per gli impianti di utilizzazione finale, che sarebbero quindi esclusi da Valutazioni di Impatto Ambientale e dal regime di A.I.A.
Airec rappresenta le aziende che operano direttamente o indirettamente nel settore dei Combustibili Solidi Secondari (CSS): produzione di combustibili solidi secondari, industrie manifatturiere che impiegano CSS in sostituzione dei combustibili tradizionali (es: Cementerie, Calcifici), centrali di produzione energia elettrica, società di intermediazione di rifiuti, di consulenza ambientale e progettazione impianti di gestione rifiuti.
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