7 agosto 2017 07:03
La legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata il 2 agosto scorso dal Senato, contiene alcune novità anche in tema di “semplificazione per la gestione autonoma di imballaggi”: si tratta della sospensione dell’obbligo di pagamento del Contributo Ambientale Conai (CAC) ai produttori che presentano un progetto di sistema autonomo di recupero dei rifiuti di imballaggio, alternativo a Conai, purché questo sia stato riconosciuto “sulla base di idonea documentazione” e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne venga data comunicazione al Consorzio.
In precedenza, il riconoscimento avveniva dopo un duplice riscontro: completata la verifica formale dei documenti, il consorzio autonomo era autorizzato ad operare in via sperimentale, ma il riconoscimento effettivo avveniva solo dopo una verifica sul campo della capacità di effettuare le attività di raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi su tutto il territorio nazionale e di raggiungere gli obiettivi di recupero previsti dalla legge. Solo al termine del processo, le aziende potevano sospendere il pagamento del CAC.
Una seconda novità riguarda il processo autorizzativo: non sarà più Conai, ma Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a fornire al Ministero dell’Ambiente il parere consultivo.
Comma 121
All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ISPRA».
Testo integrale del provvedimento
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