In una circolare agli associati, l'associazione dei trasformatori ripercorre il lungo iter normativo e ribadisce la sua posizione.
1 giugno 2012 06:47
Pubblichiamo di seguito la comunicazione inviata da Unionplast ai suoi associati, a firma del Presidente Giorgio Quagliuolo, sul tema del divieto alla commercializzazione di shopper.
«Nella seduta del 22 maggio 2012, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Fanelli, ha risposto all’interrogazione del Sen. Ferrante in merito all’applicabilita? del divieto anche ai sacchetti realizzati con plastica riciclata precisando: "Il fatto che le buste siano realizzate con plastica riciclata nelle percentuali previste al comma 3 non esime pero? dall’osservanza dei requisiti di cui al comma 1 in quanto a tipo di maniglia e spessore, come erroneamente diffuso da Unionplast ai suoi associati."
Prendiamo atto, ma con fermezza rimarchiamo di aver sempre fornito ai nostri Associati, in assoluta trasparenza e massima condivisione, tutti gli elementi e tutti gli strumenti per analizzare la legge e per valutare le nostre iniziative. Coerenti con questo spirito, per massima chiarezza, ripercorriamo i passaggi essenziali di questa vicenda onde consentire a ciascuno di trarre le dovute conclusioni:
- il divieto comparve per la prima volta nella legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007); il testo della legge ancorava l’entrata in vigore del divieto all’adozione di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto definire uno specifico programma sperimentale;
- il decreto interministeriale non venne adottato e non vi fu alcun programma sperimentale;
- cio? nonostante, con “comunicato” apparso nel sito internet del Ministero dell’ambiente il 30 dicembre 2010, l’allora Ministro On.le Stefania Prestigiacomo, rendeva noto che, a far data dal 1° gennaio 2011, il divieto sarebbe comunque entrato in vigore;
- a fronte di quella che appariva una violazione della legge nazionale e della normativa comunitaria (direttiva 98/34/CE e direttiva 94/62/CE che garantisce la libera circolazione degli imballaggi negli Stati membri) la nostra Associazione, unitamente ad altre imprese, presento? ricorso al TAR per il Lazio chiedendo la sospensione del provvedimento;
- la sospensione non venne concessa in quanto, secondo il TAR per il Lazio, «sin dal 2007 e? stato avviato il programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci». In altre parole, ad avviso del Giudice, il programma sperimentale era stato adottato;
- atteso l’evidente errore di fatto (lo stesso Ministero, mesi dopo, riconobbe espressamente in un disegno di legge che non vi era stata alcuna sperimentazione), contro l’ordinanza del TAR venne presentato appello al Consiglio di Stato. La risposta fu ancora negativa, ma per una ragione diversa: il Consiglio di Stato, pur non ribadendo l’inesistente attuazione del programma sperimentale osservava che, ai fini del divieto, non era di ostacolo "l’eventuale mancato avvio del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, implicante solo un vantaggio per le imprese del settore";
- emergeva nel frattempo con sempre maggiore chiarezza il contrasto con la normativa comunitaria; la Commissione Europea, preso atto del divieto introdotto senza previa comunicazione, apri? una procedura d’infrazione contro il nostro Paese;
- in questa situazione, il Governo emanava il decreto legge n. 2/2012 che, pur lasciando inalterato il testo della legge finanziaria, concedeva una proroga al divieto limitatamente ai sacchetti conformi alla norma UNI EN 13432 ed a quelli realizzati con plastica tradizionale aventi determinate forme e spessori;
- il testo del decreto legge, pur lasciando irrisolte alcune questioni (in particolare quella relativa alla procedura di infrazione pendente) era chiaro e di immediata interpretazione;
- la situazione cambio? con la conversione in legge del decreto; il Parlamento, con la legge n. 28/2012, aggiunse infatti un nuovo terzo comma dedicato alla plastica da riciclo presente in determinate quantita?; alcuni interpretarono il terzo comma come un’esclusione dal divieto;
- immediatamente chiedemmo ad un qualificato studio legale di analizzare la norma e di esprimersi sull’interpretazione che era stata proposta; ottenemmo un analitico parere giuridico (che mettemmo a disposizione degli iscritti) e raccogliemmo poi il parere anche di altri interpreti che, autonomamente, si orientarono nella stessa direzione;
- pubblicammo nel sito le “linee guida” il cui contenuto venne contestato dal Sen. Ferrante il quale, dopo avere qualificato pubblicamente in modo gravemente offensivo il nostro operato, presento? un’interrogazione al Ministero;
- pur avendo comunicato la disponibilita? al confronto nelle sedi istituzionali, la nostra Associazione non venne convocata e solo pochi giorni fa abbiamo potuto conoscere la risposta fornita dal Sottosegretario Fanelli secondo il quale i sacchetti non conformi alla norma UNI debbono rispettare i limiti minimi di spessore e contenere determinate percentuali di plastica riciclata.
Ebbene, cosa emerge da questa ricostruzione? Che le finalita? e gli interessi che stanno alla base del divieto sono tali da permettere di superare le evidenze oggettive più clamorose, i reiterati ammonimenti della Commissione Europea, le esigenze delle aziende costrette alla chiusura, il diritto al lavoro dei loro dipendenti, il legittimo interesse ad un leale contraddittorio sui temi giuridici e tecnici e soprattutto il reciproco rispetto che deve governare i rapporti tra i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni.
Questo e? il contesto nel quale abbiamo operato e, come detto, ne prendiamo atto. Ci sembra inutile chiedere ai nostri interlocutori di rispondere puntualmente alle articolate e motivate valutazioni contenute nei pareri legali. Il messaggio e? chiaro. Nulla da aggiungere. A questo punto lasciamo ai nostri Associati l’autonoma e personale valutazione dell’intera vicenda, delle nostre argomentazioni e delle risposte ottenute, ivi comprese le ingiuriose affermazioni del Sen. Ferrante che, “forte” dell’immunità parlamentare, puo? permettersi di continuare ad usare contro di noi espressioni offensive e diffamanti delle quali un qualunque altro cittadino verrebbe chiamato a rispondere in sede penale.
Oggi che il Sottosegretario all’Ambiente ha dato il suo punto di vista possiamo dire che la vicenda e? chiusa? Lo vorremmo, ma non lo pensiamo. Vuoi perche? la legge 28/2012 si e? limitata a introdurre una mera proroga, vuoi perche? la stessa legge rimanda ad un decreto ministeriale l’individuazione delle caratteristiche ulteriori, vuoi perche?, a quanto ci risulta, la procedura avviata dalla Commissione e? ancora aperta, siamo dell’avviso che, nel prossimo futuro, emergeranno ulteriori occasioni di confronto che, come sempre, condurremo in modo costruttivo e condiviso.»
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