Il parere di uno studio legale interpellato dall'associazione convaliderebbe l'interpretazione estensiva sull'uso di plastica riciclata nei sacchetti.
18 aprile 2012 14:04
Non ce ne voglia male il Senatore Ferrante, ma il primo dubbio che il comma terzo dell'art. 2 del DL Ambiente (ora convertito nella legge 28/2012), che impone l'uso di plastiche riciclate post-consumo negli shopper, potesse essere interpretato come una deroga all'uso di plastiche biodegradabili - e non come un ulteriore requisito applicabile ai sacchi riutilizzabili - lo avevamo espresso su Polimerica non appena letto il testo emendato dalla Commissione Ambiente dalla Camera. Lungi da noi sposare una tesi piuttosto che un'altra in una vicenda tanto delicata (a noi le plastiche piacciono tutte, bio e non bio, verdi, rosse o blu…); semplicemente ci era parsa una ipotesi plausibile, addirittura auspicabile dal punto di vista ambientale, poiché spingerebbe l'utilizzo di plastiche riciclate, oltre tutto provenienti dal circuito post-consumo. Il testo del terzo comma, per altro, ci sembrava abbastanza chiaro, pur nella fumosità dell'intera norma.
Partendo dal nostro articolo, Unionplast ha chiesto allo studio legale B&P Avvocati una valutazione sulla validità di questa ipotesi, indicata come 'terza via'. Nel parere redatto dai legali, che abbiamo avuto l'occasione di visionare, si legge infatti: "E’ stato chiesto a B&P Avvocati di valutare la correttezza dell’interpretazione dell’art. 2 l. n. 2/2012, comma 3 proposta da Polimerica sul proprio sito internet; ad avviso di Polimerica, la previsione normativa di cui al terzo comma non individuerebbe ulteriori requisiti da applicare ai sacchi non conformi alla norma UNI EN 13432:2002, ma darebbe luogo ad una vera e propria deroga al divieto di commercializzazione di cui alla l. n. 296/2006 riferibile ad una ben definita categoria di prodotti (i sacchi con plastica riciclata)".
Dopo una lunga ed approfondita disamina del quadro normativo, partendo dai due commi del primo articolo della legge finanziaria 2007 per arrivare agli atti delle sedute alla Camera e al Senato culminati con l'approvazione della legge 28/2012, il parere si chiude - e ci si perdoni la seconda autocitazione nello stesso articolo - con queste parole: "In ultima analisi, non si puo? negare che la questione resti, sotto diversi punti di vista controversa (cos’e?, ad esempio, l’uso alimentare? Quale e? la differenza fra sacco monouso e riutilizzabile?). Tuttavia pur in presenza di queste incertezze, l’analisi che e? stata ora compiuta sembra confermare la fondatezza della tesi sostenuta da Polimerica".
Anche sulla base di questo parere, Unionplast ha diramato una circolare tecnica ai propri soci, duramente attaccata dal Senatore Ferrante (qui un approfondimento).
{slide=Legge 28/12, Art.2}
ART. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione. {/slide}
Cosa c'è scritto nel parere di B&P Avvocati
Andando un po' più nel dettaglio della questione (e rimandando in ogni caso al documento originale, disponibile presso gli uffici Unionplast), i principali punti sollevati dall'Avv. Peres dello studio B&P Avvocati, estensore del parere legale, a supporto della tesi sono i seguenti:
- se il requisito del contenuto di riciclato fosse applicato ai soli sacchetti riutilizzabili, con la conversione in legge si avrebbe l’imposizione di una soluzione più gravosa rispetto quella inizialmente contenuta nel decreto legge.
- Sotto il profilo letterale, viene evidenziata l'assenza, nel terzo comma, di ogni riferimento al primo, come invece riportato in altre parti del testo ("Fermo restando quanto previsto al comma 1"); elemento rafforzato dal fatto che il 3 comma non segue direttamente il primo, come parrebbe logico se fosse un ulteriore requisito cumulativo, ma è intervallato da un comma che, si legge nel parere: "costituisce norma di chiusura rispetto alla individuazione (presente e eventualmente futura) dei requisiti tecnici di cui alla l. n. 296/2006". In questo caso, sottolinea l'avvocato Peres: "La giurisprudenza ha avuto modo di affermare più volte che, qualora il significato delle parole risulti chiaro e inequivocabile, non e? necessario ricorrere ad ulteriori criteri interpretativi".
- Più complessa appare l'analisi del criterio logico, che attiene alla volontà del legislatore. Si parte dell'assunto che questi, come riportato nel testo, voglia incentivare espressamente anche il recupero di rifiuti attraverso una iniziativa - l’obbligo di utilizzare percentuali significative di plastica riciclata - riconducibile al novero di quelle previste dalla Direttiva 2008/98/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. E che la stessa direttiva sancisce la priorita? del riciclaggio dei rifiuti rispetto ad ulteriori forme di recupero od al mero smaltimento degli stessi. Secondo l'avv. Peres: "l’incentivo al recupero potrebbe essere perseguito anche ove riferito a sacchi con importanti spessori, ma e? evidente come, in questo caso, la sua applicazione concreta risulterebbe quasi insignificante", mentre: "la possibilita? di ammettere la c.d. 'terza via' basata sull’utilizzo di plastica riciclata viene dichiarata tra le finalita?, trova conferma nella disciplina nazionale di derivazione comunitaria e, laddove non ammessa, andrebbe ad incidere negativamente (o, nella migliore delle ipotesi, in modo irrilevante e marginale) sugli obiettivi fondamentali di cui all’art. 181 d.lg. n. 152/2006. (che ha recepito la Direttiva imballaggi, ndr)".
- A conferma dell'intenzione del legislatore - pur non costituendo un criterio interpretativo vero e proprio -, vengono citate alcune parti del dibattito parlamentare. L'intento è dimostrare che l'imposizione di una soluzione più gravosa (uso del riciclato nei sacchetti riutilizzabili) non è coerente con le dichiarazioni emerse durante i lavori parlamentari, una per tutta quella del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini: "?E'stata cercata una soluzione equilibrata per l’utilizzo degli shopper di plastica, al fine di incentivare gli investimenti nella chimica verde, salvaguardando al contempo l’attivita? produttiva delle industrie tradizionali".
Viene riportata, tra le altre, anche una dichiarazione del Senatore Ferrante (PD): "Ora, siccome soprattutto in un momento di crisi come questo noi non vogliamo avere la responsabilita? di perdere neanche un solo posto di lavoro, nel lavoro della Commissione abbiamo trovato un punto di compromesso significativamente avanzato. Pertanto, a quelle piccole e medie imprese che ancora non si sono riconvertite e di cui auspichiamo presto la riconversione ecologica permettiamo di continuare a produrre, senza andare a minacciare i capisaldi della norma, cioe? il sostegno alla chimica verde e la riduzione dell’uso degli shopper, sacchetti in plastica di un certo tipo, senza mandare in fallimento le piccole imprese”.
Secondo B&P Avvocati, dalla lettura delle dichiarazioni emergerebbe la consapevolezza di aver licenziato un testo in cui e? stato realizzato un attento bilanciamento tra la volonta? di incentivare gli investimenti della chimica verde e salvaguardare l’attivita? industriale tradizionale. Appare evidente, quindi, la volonta? di non adottare la soluzione più rigorosa che, ove la percentuale di riciclato fosse un requisito da aggiungere a quello dello spessore, lo spazio di mercato che si vorrebbe tutelare sarebbe stato ulteriormente ridotto nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione ed in questo modo non vi sarebbe stato alcun bilanciamento.
Una tesi che sarebbe espressamente contenuta anche in altre dichiarazioni di esponenti politici, come la senatrice Mazzucconi (Pd): "Abbiamo anche compiuto un ulteriore passo: abbiamo consentito che in un altro segmento, che pure opera in questo campo, questa norma non abbia effetti particolarmente negativi. C’e? infatti un intero segmento a cui questa norma non e? stata applicata in passato, e non lo sara? in futuro, che puo? trarre dall’articolo così modificato linfa per proseguire nelle attivita? intraprese, pur attraverso la produzione di un’altra tipologia di sacchetti". O, come afferma il senatore Di Nardo (IdV), contrario all’introduzione del comma 3 in quanto: "Seppure dietro il lodevole intento di favorire il riutilizzo di materiale plastico da raccolta differenziata, si stabilisce espressamente la possibilita? di realizzare sacchi non conformi alla normativa comunitaria, seppure fissando determinate percentuali". Segno che un'interpretazione estensiva non era sfuggita agi stessi legislatori.
A cura di Carlo Latorre - Direttore editoriale Polimerica
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