Il testo del DL 2/2012 approvato dalla Commissione Ambiente della Camera conferma il riferimento alla EN 13432, ma sposta al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto interministeriale. Sanzioni solo dal 2014. [Aggiornato]
8 marzo 2012 12:59
La Commissione Ambiente della Camera ha approvato ieri il testo del disegno di legge per la conversione del DL/2012, apportando alcune modifiche alla versione licenziata dal Senato.
L’articolo 2 - che riguarda gli shopper - sposta in avanti di 5 mesi la proroga al divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili, limitatamente agli shopper conformi alla UNI EN 13432 e a quelli riutilizzabili. In altre parole, il termine per l'emanazione del decreto interministeriale viene spostato dal 31 luglio al 31 dicembre di quest'anno. Decreto che potrà indicare ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ammessi alla vendita e prevedere - anche questa è una novità - forme di "promozione della riconversione degli impianti esistenti". Ma, ben più importante per i produttori di shopper e i commercianti è lo slittamento al 31 dicembre 2013 del termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni amministrative.
Il testo sarà esaminato dall'Assemblea la prossima settimana: dopo il voto della Camera dovrà tornare in Senato per l’approvazione finale.
In una nota, Assobioplastiche auspica un "rapidissimo completamento dell’iter in modo da permettere all’Associazione di far valere nel mercato, finalmente, le regole di chiarezza da tempo auspicate". Nella stessa nota si legge che: "il settore della trasformazione degli shopper, che vale attorno alle 100 aziende per un totale di meno 2300 addetti, avra? in Assobioplastiche un valido interlocutore per la diffusione delle informazioni relative ai materiali conformi allo standard EN 13432".
Soddisfatti, almeno per il momento, anche i produttori di shopper "additivati". Claudio Maestrini, presidente di AssoEcoPlast ha infatti espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla commissione Ambiente della Camera che: "nonostante le resistenze del governo, quanto meno è riuscita a spostare in avanti la data del funerale della filiera industriale della plastica biodegradabile, portando il settore in uno stato che al momento si può definire di coma''.
[aggiornamento 09.03.2012] Il testo approvato dalla Commissione Ambiente della Camera, con in grassetto le modifiche rispetto al documento votato dal Senato.
ART. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
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