19 ottobre 2020 08:44
Gia sospesa dal TAR Sicilia nel luglio dell’anno scorso (leggi articolo), l’ordinanza ‘plastic free’ del sindaco di Santa Flavia, Comune alle porte di Palermo, è stata definitivamente annullata dal Tribunale regionale (sentenza n. 1917 del 22 settembre 2020), confermando l’assenza di una reale emergenza nella nella gestione dei rifiuti, tale da giustificare un provvedimento così contingibile e urgente. Il Comune è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
L’ordinanza, contro cui è ricorsa l'associazione Unionplast (Federazione Gomma Plastica), vietava infatti la commercializzazione e l’utilizzo, su tutto il territorio comunale, di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale non biodegradabile senza per altro indicare un preciso limite temporale.
“Difettano i presupposti di legge per il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente, sia sotto il profilo della mancanza del requisito della eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa si intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia - si legge nella sentenza -. Non risulta comprovata l’esistenza di una vera e propria documentata emergenza, anche in relazione al conferimento e alla raccolta dei rifiuti, che non fosse risolvibile con gli ordinari strumenti organizzativi del servizio di raccolta".
Secondo i giudici del TAR, il provvedimento "era stato adottato non sulla base di una situazione di pericolo bensì al fine di diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli); salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza”. Inoltre, "non esplicitava alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire i predetti obiettivi e recava un divieto non solo privo di un termine di efficacia finale, ma finanche differito nella sua efficacia iniziale”.
Infine, mancherebbe anche una idonea base normativa, in quanto: “al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante, né per gli Stati membri né, a fortiori, per gli enti locali; il che rende evidentemente ultroneo l’esame del contenuto della sopravvenuta direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.
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