14 gennaio 2020 08:35
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, ha recentemente formulato alcune considerazioni in merito al vuoto normativo sulla definizione di beni in polietilene gestiti dal relativo consorzio (Polieco), in seguito all’abrogazione del comma 2 dell’art. 234 del TUA (Testo Unico Ambiente), che porrebbero criticità concorrenziali in materia di riciclo di questi manufatti.
Secondo l’antitrust, infatti, l’art. 234, comma 1, del TUA prevede solo l’istituzione del Polieco, al quale è attribuita la funzione di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene, ma non fornisce una precisa nozione di detti beni (e quindi dei rifiuti dei beni in polietilene). La norma, infatti, si limita ad affermare che sono tali quelli che non sono imballaggi (ai sensi dell’art. 218, comma 1, del TUA), ovvero che non sono beni e relativi rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari e veicoli fuori uso (art. 227, comma 1, lettere a, b e c). Inoltre, il successivo comma 8 stabilisce che il Consorzio ha come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni “a base di polietilene”.
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