Il 10 marzo la proposta della Commissione Europea per l’imitare l’uso di sacchetti di plastica passa in Commissione Ambiente.
4 marzo 2014 07:36
La proposta della Commissione Europea volta a limitare la diffusione di sacchetti monouso leggeri in plastica inizia il suo iter al Parlamento Europeo. La prima tappa è prevista alla Commissione Ambiente (ENVI) che il prossimo 10 marzo a Strasburgo voterà la bozza; un mese più tardi, il documento dovrebbe approdare al Parlamento Europeo per la votazione in aula.
La proposta della Commissione Europea lascia libera i paesi membri di adottare misure per la riduzione dell’impiego degli shopper in plastica con spessore inferiore ai 50 micron, comprese eventuali restrizioni alla commercializzazione, anche in deroga al principio di libera circolazione delle merci previsto dall’articolo 18 dalla Direttiva sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (direttiva 94/62/CE).
Misure che comprenderebbero anche la messa al bando dei sacchetti non biodegradabili e compostabili entrata in vigore in Italia tre anni fa e fino ad oggi scarsamente applicata per l’assenza di sanzioni.
Secondo le stime della Commissione Europea, nel 2010 ciascun cittadino europeo ha utilizzato 198 sacchetti di plastica, il 90% in materiale leggero; otto miliardi di sacchetti finirebbero ogni anno nell’immondizia, in taluni casi disperdendosi nell’ambiente.
{slide=TESTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE}
2013/0371 (COD) Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e? stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benche? le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, le relative disposizioni non contemplano misure specifiche legate al consumo di tali borse.
(2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema e? inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica e? parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini di tutto il mondo.
(3) Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore. Da qui un maggiore rischio di trasformarsi in immondizia.
(4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, così come in funzione dell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi e? pari a solo il 20% del consumo medio nell’UE.
(5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sara? tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorita? nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.
(6) Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonche? di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(7) E? opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e sono intese a contribuire alle azioni contro l'inquinamento adottate in conformita? della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
(9) E? opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 94/62/CE e? così modificata:
(1) All'articolo 3, e? inserito il seguente paragrafo 2 bis:
“2 bis "borse di plastica in materiale leggero", cioe? borse composte da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione *, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.
(2) all'articolo 4, e? inserto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonche? restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.
Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull’insieme della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Commissione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva.".
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita? del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio Il presidente Il presidente
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