Confesercenti avvisa i soci: dal 13 novembre entrano in vigore le sanzioni per chi vende sacchetti non compostabili. Ma è proprio così?
12 novembre 2013 11:44
E' tutta questione di interpretazione, lasciata in questo caso ai cittadini o alle associazioni di categoria, visto che dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico – a quanto ci risulta- non sono giunti chiarimenti.
Se si ritiene che il silenzio della Commissione Europea sia un implicito assenso alla normativa italiana sugli shopper, le sanzioni alla commercializzazione di sacchetti in plastica non biodegradabili e compostabili, se non di adeguato spessore, dovrebbero scattare domani 13 novembre, trascorsi sessanta giorni dal termine del periodo di standstill.
Chi invece giudica non ancora chiuso con esito favorevole l'iter a Bruxelles – visto che non sono giunte comunicazioni in tal senso -, ritiene che le multe non debbano essere ancora comminate ai trasgressori.
La prima tesi è stata sposata da Confesercenti, che a livello locale (ci risulta in Veneto) ha diramato una comunicazione in cui avvisa gli associati che “dal prossimo 13 novembre 2013, salvo novità dell'ultima ora, scattano le sanzioni per la commercializzazione sia gratuita che a pagamento di sacchetti non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dal decreto attuativo interministeriale Ambiente-Sviluppo economico del 18 marzo u.s”.
“Chi distribuisce gratuitamente o a pagamento sacchetti non rispondenti alla normativa viene punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro – si legge nella nota -. All'accertamento della violazione provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa che presenteranno il relativo rapporto alla CCIAA della provincia nella quale è stata accertata la violazione”.
La diatriba nasce dal decreto interministeriale 18 marzo 2013: "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci", che dettaglia quali sacchetti possono essere commercializzati e quali no in base al divieto contenuto DL n.2 del 25 gennaio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n.28 del 24 marzo 2012. All'articolo 6, il decreto vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Va in ogni caso ricordato che il divieto, al di là dell'applicazione di sanzioni, è a tutti gli effetti in vigore: consente la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata.
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