Varato il decreto interministeriale sull'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci. Non c'è spazio per gli additivi [aggiornato].
6 febbraio 2013 06:53
Arriva in zona Cesarini, quando ormai tutto sembrava rimandato alla prossima legislatura, lo schema di decreto interministeriale sull'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci, ultimo tassello necessario per far partire, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le sanzioni alla vendita degli shopper non biodegradabili.
Il decreto è stato varato ieri dal Ministero dell'Ambiente e da quello dello Sviluppo economico, e in tempi record ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione Ambiente del Senato. Se anche la Camera (la Commissione Ambiente si riunirà lunedì 11 febbraio alle ore 15) darà il via libera al provvedimento, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbe avvenire non prima di tre mesi, considerando che il provvedimento dovrà essere inviato a Bruxelles ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come prevede la procedura di informazione. Ciò significa che le sanzioni potrebbero non entrare in vigore prima di 5 mesi dall'approvazione da parte del Parlamento.
Il decreto interministeriale ribadisce quanto già previsto dalla legge, consentendo solo la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 e quelli riutilizzabili purché di adeguato o spessore e contenenti una quota di plastica riciclata. Non sono invece ammessi quelli in plastica additivata con sostanze oxo-biodegradabili e affini che favoriscono la degradazione del polimero, ma non nei tempi e modi previsti dalla norma europea.
“Il parere espresso dal Senato – ha commentato il ministro dell’Ambiente Corrado Clini – è un passo importante per rendere effettivamente il nostro Paese plastic free. Vigileremo costantemente affinché questo obiettivo possa essere raggiunto in modo rapido ed efficace”.
Come abbiamo detto, lo schema di decreto definisce le categorie di “sacchi per l’asporto delle merci”, la commercializzazione, le modalità di informazione ai consumatori e le sanzioni, già previste dal decreto legge del gennaio 2012 convertito in legge nel successivo mese di marzo.
In particolare, all'articolo 1 viene definito il perimetro di applicazione:
"a) Sacchi per l’asporto delle merci: sacchi messi a disposizione, a pagamento o gratuitamente, per l’asporto di merci alimentari e non alimentari;
b) Sacchi per l’asporto delle merci destinate all’uso alimentare: sacchi per l’asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l’asporto di alimenti;
c) Sacchi per l’asporto delle merci non destinati all’uso alimentare: sacchi destinati esclusivamente all’asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;
d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita . L'importazione e? considerata commercializzazione".
L'articolo 2 fissa invece quali sacchetti per la spesa possono essere commercializzati in Italia:
"a) sacchi monouso per l’asporto delle merci, biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
b.1. con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
b.2. con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
c.1. con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
c.2. con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare.
E? altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri."
L'articolo 3 del decreto indica con precisione le modalità di informazione ai consumatori:
a) i sacchi monouso per l’asporto delle merci di cui alla lettera a) dell’articolo 2 devono riportare la dicitura: “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell’articolo 2, devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare”;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell’articolo 2 devono riportare la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.
Per quanto concerne le sanzioni, viene ribadito quanto previsto all’articolo 2, comma 4, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 28. In particolare, la commercializzazione dei sacchi non conformi "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore".
Secondo quanto previsto dalla Conversione in legge del Decreto Sviluppo, le sanzioni entreranno in vigore "a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2", ovvero quello firmato ieri dai ministri Clini e Passera.
Il decreto è stato contestato da Assoecoplast, l'associazione dei produttori italiani di plastiche rese biodegradabili mediante l'aggiunta di additivi, che evidenzia le ricadute occupazionali del provvedimento.
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