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UNI/PdR 88:2020 : una bella occasione… mancata!

lunedì 28 settembre 2020

Come già rivelato da Polimerica, UNI ha recentemente pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020: “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti” con l’obiettivo di questa PdR è quello di determinare le modalità di valutazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto che l’organizzazione dichiara per un prodotto.

Il documento introduce i requisiti dello schema e del processo di certificazione, rappresentando perciò uno strumento utilissimo nella verifica e validazione del contenuto di materiale riciclato o recuperato dei prodotti e si rivela inoltre uno strumento molto concreto per definire il contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto in relazione a quanto stabilito nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita").

Leggendola, mi sono subito piacevolmente meravigliata del fatto che fosse chiarito in maniera esemplare che il contenuto di riciclato è “la proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali “pre-consumer” e “post-consumer” (3.7) devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all’utilizzo dei seguenti termini (UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a)” e che al 3.7 fosse specificato che materiale “post-consumer” è un “materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione”.  Nel comitato anche Rodolfo Cattoi (UNI CT 600/SC25 UNIPLAST) come esperto nel recupero di materie plastiche, quindi buona speranza che finalmente anche i sottoprodotti, se residui di polimero e inseriti in un ciclo di produzione successivo, venissero nobilitati a materiali di recupero.

Poi però la delusione…. La prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica…

La domanda è: perché? A livello di gestione una lega metallica è diversa da una lega polimerica?

Vero è che esiste una prassi, la UNI 10667, “Materie plastiche prime-secondarie. Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche”, che classifica le materie plastiche prime-secondarie e si riferisce anche ai sottoprodotti di materie plastiche. La presente norma precisa che l’utilizzo di sottoprodotti in materie plastiche e di materie plastiche prime-secondarie all’origine e l’utilizzo di materie plastiche prime-secondarie conformi alle specifiche di tali norme, consente all’operatore che le produce, le trasporta, le riceve e le utilizza secondo le finalità della norma di non sottostare alla disciplina che regola la gestione dei rifiuti. Una prassi orientata alla dimostrazione del “contenuto” di riciclato ma che non fa riferimento al sistema di gestione di questi materiali cosa che invece si trova nella UNI/PdR 88:2020.

Non capisco quindi la posizione di Uniplast di escludere le materie plastiche…. Allora mi informo, mi dico: sicuramente sarà una mia mancanza culturale…Allora leggo nel sito di IIP, Istituto Italiano dei plastici, chi meglio di loro….

Alla voce “Certificazione plastica di riciclo UNI 10667” leggo “Come noto, dal processo di produzione dei manufatti plastici possono generarsi residui dovuti a messa a punto e calibrazione del processo, residui di prodotto imperfetto, sfridi, tagli nonché scarti dovuti al collaudo ed ai controlli sui prodotti finiti ed ai prodotti eventualmente non conformi” – quindi sia classificati come rifiuti e poi MPS che sottoprodotti- “Questi residui, che costituiscono materiale che scaturisce in via continuativa dal ciclo produttivo (la sua produzione è infatti agevolmente riconducibile a ben individuate fasi della lavorazione), che non subisce nessuna contaminazione e che, proprio per questa ragione, viene scambiato a un prezzo inferiore a quello della materia prima in granulo di prima scelta, ma comunque a un valore di mercato per essere da questi ultimi nuovamente utilizzato nel proprio processo produttivo, in diverse circostanze sono stati considerati quali rifiuti, pur avendo le stesse caratteristiche di materie prime seconde e/o sottoprodotti.”

“viene scambiato a un prezzo inferiore a quello della materia prima in granulo di prima scelta?”: ad oggi molte volte il materiale riciclato costa più della prima scelta!

Vabbè, ma allora, quando associazioni di settore che hanno questa forte presenza politica, si caleranno nella realtà industriale? Quando si capirà che molte volte il recupero di un sottoprodotto è tanto complicato quanto il recupero del medesimo scarto ma classificato come rifiuto? Perché allora se recupero un sottoprodotto non ho la medaglia di materiale riciclato? Quando toglieranno al settore del recupero l’etichetta di qualitativamente/economicamente inferiore? Quando norme, prassi, pubblicazioni si adopereranno a facilitare il settore e non a complicarlo?

PS: il nuovo decreto leg. n°116/2020 è stato modificato il 184 bis con l’aggiunta di “dare priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale”.

 

Chi vivrà, vedrà…

di: Tatiana Melato
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