16 aprile 2026 08:42
Basandosi sui più recenti dati scientifici, la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo ha adottato la propria posizione su nuove disposizioni volte a migliorare gli standard UE nella protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose. Il mandato negoziale deve essere approvato in plenaria per poi passare ai negoziati con il Consiglio sulla forma finale della legge.
Si tratta della sesta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici (CMRD), che include nuovi valori limite di esposizione per alcune sostanze chimiche pericolose utilizzate in settori come chimica, batterie, acciaio e tessile.
Tra le novità c’è l’introduzione di un valore limite di esposizione professionale a lungo termine per l’isoprene, utilizzato nell’industria chimica e della gomma. Secondo quanto riportato dalla commissione EMPL, l’esposizione all’isoprene può causare irritazione a naso, gola e polmoni, mentre un’esposizione cronica ed elevata può portare a tumore del fegato e anemia. La soglia è pari a 8,5 mg/m³, cioè 3 ppm, come valore limite di esposizione professionale a lungo termine su 8 ore.
La proposta iniziale della Commissione europea del 18 luglio 2025 non prevedeva un valore limite per l’isoprene, perché nell’analisi d’impatto veniva ritenuto sufficiente il livello di protezione esistente. L’isoprene è stato poi inserito dal Consiglio nella posizione adottata il 1° dicembre 2025.
I deputati hanno approvato anche nuovi valori limite per il cobalto e i suoi composti inorganici, utilizzati nella produzione di batterie, per gli idrocarburi policiclici aromatici, impiegati nella produzione di acciaio, ferro e alluminio, e per l’1,4-diossano, usato nella produzione chimica e tessile, oltre che per i fumi di saldatura.
Sono inoltre previste misure specifiche per vigili del fuoco e personale di emergenza.
Per migliorare la protezione dei lavoratori, è stato aggiunto l’obbligo per i datori di lavoro di fornire dispositivi di protezione individuale (DPI), come apparecchi di protezione delle vie respiratorie, quando l’esposizione residua non possa essere ridotta a livelli inferiori ai valori limite.
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