2 febbraio 2026 08:45
Prosegue la saga, iniziata nel 2021, sull'inserimento dei manufatti in plastica nell'elenco delle sostanze tossiche introdotto con il Canadian Environmental Protection Act (CEPA).
L’articolo 64 del Canadian Environmental Protection Act definisce come “tossiche” le sostanze che, in effetti o potenzialmente, arrecano danno all’ambiente o alla biodiversità. Ciò consente al Governatore generale (GIC) di individuare e aggiungere sostanze tossiche all’Allegato 1 della Legge. Quando ciò si verifica, queste possono essere regolamentate ai sensi dell’articolo 93 della stessa Legge.
Appena approvata la normativa, il GIC ha aggiunto, con un ordine, i manufatti in plastica all’Allegato (leggi articolo). A questo punto, le associazioni che rappresentano l'industria delle materie plastiche, insieme a due procuratori generali provinciali, hanno impugnato presso la Corta Federale l’ordine del GIC e la decisione del Ministro di non istituire una commissione di riesame.
Con la decisione del novembre 2023, la Corte Federale ha ritenuto che l’Ordine del GIC fosse irragionevole, oltre che incostituzionale poiché eccedeva il potere federale in materia penale, e che fosse irragionevole per il Ministro respingere le richieste di istituire una commissione di riesame. La Corte Federale ha quindi annullato l’Ordine del GIC.
Nei giorni scorsi, la Corte di Appello Federale ha ribaltato il pronunciamento della Corte Federale, affermando che il Governor in Council (GIC) ha agito ragionevolmente nel classificare i prodotti in plastica come “sostanza tossica” ai sensi della Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) e annullando così il giudizio in primo grado.
Secondo la Corte di Appello, la CEPA non richiede certezza scientifica, ma solo che una sostanza possa entrare nell’ambiente e causare danni; e che la valutazione riguarda il potenziale di danno, non la dimostrazione che ogni singolo oggetto di plastica sia dannoso in ogni circostanza. I giudici hanno altresì sottolineato la distinzione tra “inclusione” e “regolamentazione”, ovvero che l’inclusione della plastica nell'elenco non comporta automaticamente divieti o sanzioni, ma serve solo ad abilitare il Governo a valutare misure future.
È stata anche respinta la tesi che “tossico” significhi solo chimicamente velenoso. Il danno potrebbe consistere in soffocamento, strangolamento, distruzione dell’habitat, ingestione. Il problema affrontato è l’inquinamento da plastica come fenomeno fisico, non la composizione chimica della plastica.
Per maggiori informazioni: Sentenza della Corte di Appello Federale
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