14 febbraio 2025 13:58
Non ha fatto a tempo a partire, che già arriva un rinvio.
Il nuovo sistema per il tracciamento elettronico dei rifiuti, Rentri (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità), nasce nella confusione operativa che aveva contraddistinto il suo antesignano, il Sistri, abortito prima di entrare in vigore tra proroghe e polemiche.
Dopo una lunga gestazione, il Rentri avrebbe dovuto entrare in vigore ieri, 13 febbraio, ma nello stesso giorno è stato approvato al Senato un emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia di ulteriori sessanta giorni il termine per l'iscrizione al Registro elettronico del primo scaglione, che comprende i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti e gli operatori della gestione (trasportatori, intermediari, impianti).
Ciò ha suscitato incertezza tra gli operatori del settore e le aziende di trasporto, che si stanno chiedendo quali registri di carico e formulari di identificazione dei rifiuti dovranno utilizzare, o accettare dai committenti, in questi giorni: quelli nuovi, come la legge prescrive, o anche quelli vecchi, che tornerebbero validi fino al 14 aprile per le aziende non ancora iscritte, qualora l'emendamento al Milleproroghe diventasse legge; evento molto probabile poiché il provvedimento dovrebbe arrivare 'blindato' dal Senato alla Camera, in vista dell'approvazione definitiva il prossimo 25 febbraio.
Una delle richieste delle aziende del settore è che venga almeno introdotto un periodo transitorio di non sanzionabilità.
Secondo Confindustria, sono quasi 180.000 le imprese già iscritte al nuovo Registro, che hanno investito in strumenti e formazione per adeguarsi nei tempi stabiliti e che ora rischiano di trovarsi in mezzo al guado normativo. Senza contare - aggiungono da Viale Astronomia - che la proroga è solo annunciata dalla legge, ma rimessa in concreto a un decreto ministeriale.
Di seguito il comma 'incriminato':
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di "sessanta giorni" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in "centoventi giorni".»
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