25 luglio 2018 15:30
Pubblichiamo integralmente la nota diffusa da Conai in merito alla vertenza, iniziata 15 anni fa, sull’interpretazione della nozione di imballaggio e relativa iscrizione ad uno dei consorzi per i produttori di alcuni beni in polietilene.
All’atto pratico, afferma Conai sulla base delle diverse sentenze confermate in Cassazione, sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: shopper, sacchi a valvola e a bocca aperta, film tubolare e piano per l’imballaggio automatico, cappucci copri pallet, film in fogli e film estensibile per imballaggio pallet, bins, casse e contenitori di contenimento o per logistica, cisterne, teli per insilaggio e per rotoballe.
Dopo 15 anni termina il contenzioso instaurato dal Conai nei confronti del PolieCo per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal Conai per delineare la propria sfera di competenza.
La decisione della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso proposto dal PolieCo, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal Conai in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di imballaggio di numerosi beni che il PolieCo ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.
Questi gli aspetti della causa decisi quindi in via definitiva, cui il PolieCo dovrà attenersi:
Per approfondimenti si rinvia alla nota sulla sentenza del Tribunale di Roma n° 16818/2007 e alla nota sulla sentenza n. 3048/2014 della Corte di appello di Roma (vedi Nozione di imballaggio: i chiarimenti della giurisprudenza).
Per altri precedenti giurisprudenziali in merito, vedasi le sentenze del Tribunale di Roma n. 10050/2006, n. 24563/2007, n. 10555/2008, n. 2005/2012, n. 2011/2012, n. 2015/2012, n. 2019/2012, n. 23265/2013, n. 6732/2014, n. 11074/2014, n. 19252/2016, nonché quelle della Corte di appello di Roma n. 1265/2015 e n. 3511/2017.
Fonte: Conai
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