23 novembre 2016 08:30
Il Governo italiano ha sottoposto il 17 novembre scorso alla Commissione europea il disegno di legge che fissa nuovi paletti alla commercializzazione di sacchetti monouso di plastica, nello specifico quello ultrasottili per l’asporto di frutta e verdura sfuse, ad oggi esclusi dal divieto. Si tratta del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, varato dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre scorso (testo integrale in allegato).
COSA CAMBIA. Le principali novità introdotte dal decreto sono il divieto alla cessione gratuita dei sacchetti (il costo deve risultare nello scontrino) e l’introduzione di nuovi vincoli alla vendita di sacchetti ultraleggeri, con spessore inferiore a 15 micron, che dal 1 gennaio 2018 dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Si tratta di valori molto simili a quelli entrati in vigore in Francia, con l’unica eccezione della soglia del 60%, che oltralpe entrerà in vigore solo nel gennaio 2025.
A Conai è affidato il compito di acquisire i dati sulla produzione e distribuzione di sacchetti monouso in plastica, che saranno elaborati dall’Ispra per calcolare l’utilizzo procapite, dato da inviare alla Commissione europea come richiesto dalla Direttiva europea 2015/720.
Il decreto prevede anche campagne di informazione dei consumatori per aumentare la consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull’ambiente ed “eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica”.
IL TESTO. L’articolo 1 modifica gli articoli 217 (ambito di applicazione), 218 (definizioni), 219 (criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio), 224 (Consorzio nazionale imballaggi) del codice dell'ambiente; vi inserisce i nuovi articoli 220-bis (Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica), 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica), 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero) ed aggiunge tre nuovi commi all'articolo 261 (imballaggi) relativo alle sanzioni.
L'articolo 2 contiene le disposizioni di natura finanziaria, prevedendo l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 3 prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci, fa salvi i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi della previgente normativa per fattispecie verificatesi prima della data di entrata in vigore del provvedimento oggetto di notifica.
LA DIRETTIVA (UE) 2015/720 modifica la direttiva imballaggi (94/62/CE) su alcuni punti, al fine di favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (sotto i 50 micron) e ultraleggero (sotto i 15 micron). Gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie “atte a conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero”, che possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.
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