La bozza di decreto attuativo sottoposto a Bruxelles prima della pubblicazione sul "Journal officiel”.
30 settembre 2015 14:44
Il Governo francese ha notificato alla Commissione europea (come prevede la Direttiva imballaggi), la bozza di decreto che limita la vendita di sacchetti in plastica. Si tratta del documento che attua l’articolo 75 della legge 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla “Transizione energetica per la crescita verde” approvata dal Parlamento francese.
La legge introduce, a partire dal 1 gennaio 2017, il divieto alla vendita di sacchetti monouso leggeri in plastica per il confezionamento di frutta e verdura, ad esclusione di quelli biodegradabili e compostabili in casa (non è quindi sufficiente la compostabilità in impianti dedicati), ottenuti in parte da materie prime rinnovabili.
Per gli shopper in plastica, dal 1 gennaio 2016, saranno ammessi solo quelli di maggior spessore e riutilizzabili.
Il decreto specifica le diverse tipologie e caratteristiche del sacchetto: monouso, sacchetto alla cassa, compostabile e compostabile domestico, oltre alla quantità minima di materie prime rinnovabili prevista dalla norma. Riporta inoltre le diciture che devono essere apposte sui sacchetti per informare i consumatori su composizione e uso.
In dettaglio, per sacchetto in plastica monouso s’intende un sacchetto con volume inferiore a 25 litri, oppure di spessore inferiore a 50 micron. I sacchetti alla cassa sono quelli per asporto distribuiti a titolo oneroso o a pagamento al momento del pagamento delle merci; sono invece esclusi i sacchetti per l’imballo primario di prodotti sfusi.
Per quanto concerne la compostabilità domestica, richiesta per i sacchetti destinati al confezionamento di frutta e verdura, il decreto rimanda alla norma NF T 51-800 o, in attesa della sua emanazione, ai criteri fissati dal Ministero dell’Ambiente.
Il tenore di materie prime rinnovabili (per i soli sacchetti per prodotti sfusi) deve essere calcolato come percentuale di carbonio totale proveniente da biomasse vegetali secondo la ISO 16620-2 :2015 (versione aprile 2015). Per rientrare nella norma, i sacchetti devono contenerne almeno il 30% a partire dal 1 gennaio 2017, per poi salire al 40% dal 1 gennaio 2018, quindi al 50% (1 gennaio 2020) e al 60% (1 gennaio 2025).
Per quanto concerne le indicazioni da riportare sui sacchetti, se compostabili in ambito domestico devono riportare lo standard o il riferimento al decreto, l’indicazione che possono essere raccolti in via differenziata con il rifiuto umido e che non vanno dispersi in ambiente. Devono inoltre indicare il tenore di materiale biobased contenuto insieme con il riferimento alla norma utilizzata per calcolarlo.
Negli altri casi (sacchetti con spessore superiore a 50 micron o volume oltre i 25 litri), bisogna indicare che il sacco può essere riutilizzato e non deve essere abbandonato nell’ambiente.
Prima di entrare in vigore, il decreto deve passare il vaglio della Commissione europea ed essere pubblicato sul "Journal officiel” della Repubblica francese.
Scarica la bozza di decreto (originale in francese)
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