2 maggio 2017 07:15
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi una circolare, la n. 13/E, che fornisce chiarimenti per accedere ai benefici del Bonus sulla ricerca e sviluppo dopo le modifiche introdotte con la Legge di bilancio, tra cui l’estensione del periodo, l’innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale del credito e l'innalzamento dell’aliquota al 50%, diventando unica per tutti i tipi di spese ammissibili.
Tra le novità anche l’allargamento della platea dei beneficiari anche alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e l'agevolazione delle spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.
PIÙ TEMPO PER INVESTIRE. Da quest’anno si allunga di dodici mesi il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 consentono infatti ai soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare di avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2020 oltre a quelli fatti nei periodi di imposta tra il 2015 e il 2019. Allo stesso modo, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.
ALZATO IL TETTO DEL CREDITO D’IMPOSTA. La Legge di bilancio 2017 quadruplica l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, portandolo da 5 a 20 milioni di euro, a condizione che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo siano pari ad alleno 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Non cambia, invece, il momento in cui far valere il credito d’imposta: il bonus potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.
ALIQUOTA UNICA. Al fine di agevolare il calcolo dell’agevolazione, l’aliquota del credito di imposta aumenta e diventa unica, al 50% per tutti i costi ammissibili. In precedenza, invece, l’aliquota era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros.
ANCHE GLI STRANIERI. Da quest’anno sono ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri da imprese che operano sul territorio nazionale. Ciò significa che il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.
SEMPLIFICAZIONI. Infine, la Legge di bilancio introduce semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S, eliminando la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. In sostanza, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016).
Scarica il testo della Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 (pdf)
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