10 maggio 2016 07:44
È approdato in Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera, il Disegno di legge di delegazione europea 2015, che all’articolo 4 stabilisce criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Il dl delega il Governo al recepimento nell’ordinamento nazionale entro il 27 novembre 2016.
LA DIRETTIVA (UE) 2015/720 modifica la direttiva imballaggi (94/62/CE) su alcuni punti, al fine di favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (sotto i 50 micron) e ultraleggero (sotto i 15 micron). Nella nuova versione, gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie "atte a conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero”, che possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.
Secondo la Direttiva 2015/720, le misure devono includere l’una o entrambe le seguenti opzioni: definire un consumo annuale massimo di 90 borse di plastica in materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025 e garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti.
Inoltre, a partire dal 27 maggio 2018, gli Stati membri, nel fornire alla Commissione europea i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, dovranno riferire anche in merito all’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero. Insieme alla Commissione europea, i paesi membri dovranno incoraggiare campagne d’informazione e di sensibilizzazione.
Sono anche previste misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili: in particolare, entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea dovrà aver elaborato norme su etichette e marchi per l’identificazione, che dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi entro 18 mesi dalla loro adozione.
DELEGA AL GOVERNO. Il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento deve fare i conti con una legge già in vigore che vieta la commercializzazione dei sacchetti per la spesa in plastica non biodegradabile e compostabile, scritta prima dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria.
Nel recepire la direttiva, il disegno di legge in discussione al Senato impegna il Governo a seguire alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui:
- mantenimento dello stesso livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
- divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;
- progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
- l’abrogazione di alcuni commi della disciplina vigente: 1129, 1130 e 1131 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (legge finanziaria 2007). Sono quelli che istituiscono un programma sperimentale nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci non biodegradabili e la conseguente copertura finanziaria a valere sul bilancio del Ministero dell’ambiente. Si chiede anche l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (“Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente”), che prorogava il termine di divieto definitivo di commercializzazione degli shopper non biodegradabili fino all’emanazione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto, rese applicabili dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- prevedere una campagna di informazione dei consumatori volta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull’ambiente delle borse di plastica “e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica".
CONTENZIOSO CON LA UE. Il 28 aprile 2016 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione n. 2011/4030 avviata per incompatibilità con il diritto UE del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto di merci, introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a decorrere dal 1° gennaio 2011. In particolare, si lamentava la violazione dell’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, che - fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la direttiva (UE) 2015/720 - reca il divieto per gli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva.
Successivamente, le autorità italiane avevano trasmesso il testo dell’articolo 2 del DL n. 2/2012 che prevedeva una sospensione del divieto di commercializzazione limitata ad alcune tipologie, misura che la Commissione aveva giudicato non proporzionata.
VALE TUTTO, MA SOTTO I 50 MICRON. Risulta, inoltre, che la Commissione europea abbia ipotizzato un’ulteriore violazione della normativa comunitaria ed inviato lo scorso febbraio una richiesta di informazioni al Governo tramite il sistema “EU Pilot” (Pilot 8311/16/GROW) in merito alle misure nazionali, con riferimento all’adeguatezza agli obiettivi perseguiti, alla giustificazione e alla proporzionalità sotto il profilo della libera circolazione delle merci nel mercato interno. In particolare, Bruxelles vuole capire se le misure possano ritenersi giustificate da motivi di interesse generale, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le autorità italiane stanno predisponendo le risposte ai chiarimenti richiesti da Bruxelles.
Il punto è che la direttiva 2015/720/UE consente misure di restrizioni alla commercializzazione, proporzionate e non discriminatorie, solo per le “borse di plastica in materiale leggero”, ovvero con uno spessore inferiore a 50 micron. In Italia, invece, vige un divieto di commercializzazione delle borse “non biodegradabili” che comprende anche tipologie diverse. Il DM 18 marzo 2013 (“Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci”) distingue infatti tra sacchetti con o senza maniglia interna, destinati o meno all’uso alimentare, fissando per ogni tipologia spessori minimi (60, 100 e 200 micron) e una quantità minima di plastiche riciclate. Di fatto, quindi, introduce limitazioni alla commercializzazione anche di sacchetti con spessore superiore ai 50 micron fissati come discrimine dalla Direttiva europea.
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